20/05/2026

TAR Lazio: Gara per il Trasporto di Sangue e Emocomponenti – Respinto il Ricorso di Tra.Ser. S.r.l. contro l’aggiudicazione a Coopservice/SVS Gestione Servizi

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da Tra.Ser. S.r.l. contro l’aggiudicazione della gara bandita dalla Regione Lazio per il servizio di trasporto e consegna di sangue, emocomponenti e cellule staminali, a favore del RTI Coopservice/SVS Gestione Servizi. La società ricorrente contestava presunte omissioni dichiarative dell’aggiudicataria, la non congruità dell’offerta economica, violazioni nella presentazione dell’offerta tecnica e l’inidoneità dei mezzi offerti. Il TAR ha stabilito che non vi erano elementi sufficienti per escludere l’aggiudicatario e che i prodotti offerti risultavano conformi alle prescrizioni tecniche previste dagli atti di gara, confermando la regolarità della procedura e la legittimità dell’aggiudicazione.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda su una precisa ricostruzione dei fatti e delle censure proposte dalla ricorrente, che lamentava tra l’altro omissioni dichiarative relative a pregresse vicende penali e amministrative in capo all’aggiudicataria, nonché la non conformità tecnica e la non congruità economica dell’offerta risultata vincente. Il Tribunale ha affermato che, ai sensi dell’art. 80 del Codice degli Appalti, la semplice omissione dichiarativa non comporta automaticamente l’esclusione, spettando invece alla stazione appaltante valutare l’effettivo impatto sull’integrità e affidabilità dell’operatore. Inoltre, ha ritenuto che la verifica di congruità dell’offerta economica (art. 97) era stata correttamente svolta e che i prodotti offerti erano conformi ai requisiti tecnici richiesti (verificato anche tramite un accertamento tecnico peritale). Le differenze formali relative all’offerta tecnica (come l’interlinea del testo o l’inserimento del costo trasporto) non sono state ritenute dirimenti o tali da influenzare indebitamente la valutazione della commissione. La decisione riconosce infine la correttezza della condotta della stazione appaltante e dell’aggiudicatario, confermando la validità dell’aggiudicazione e respingendo tutte le domande della ricorrente.