Legittimità dell’annotazione ANAC nel Casellario informatico per risoluzione contrattuale per grave inadempimento (caso Edil Groan s.r.l. - Comune di Pescara)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso di Edil Groan s.r.l. contro l’annotazione nel Casellario informatico ANAC relativa alla risoluzione, per grave inadempimento, del contratto d’appalto per lavori presso la scuola Michetti di Pescara. Il Tribunale ha ritenuto infondate le doglianze dell’impresa, confermando la correttezza dell’operato di ANAC e la sussistenza dei presupposti per l’annotazione, rilevando che la valutazione delle cause concrete degli inadempimenti spetta eventualmente al giudice civile o amministrativo nel merito del rapporto contrattuale, non ad ANAC in sede di annotazione.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza stabilisce che l’ANAC ha correttamente esercitato il potere di annotare nel Casellario informatico la risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Pescara nei confronti di Edil Groan s.r.l., per una pluralità di gravi inadempimenti rilevanti ai fini dell’affidabilità dell’operatore economico. Il giudice ha ritenuto che il procedimento amministrativo seguito da ANAC fosse rispettoso delle garanzie procedimentali minime, che la scelta di non svolgere l’audizione sia stata ragionevole e che la motivazione dell’annotazione fosse sufficiente. Il TAR ha chiarito che ANAC deve solo accertare la non manifesta infondatezza dei fatti e l’utilità dell’annotazione per le stazioni appaltanti, senza sindacare nel merito tecnico-contrattuale della controversia tra impresa e amministrazione. Le deduzioni della società ricorrente in ordine alla effettiva imputabilità degli inadempimenti dovranno essere eventualmente valutate in altra sede. Viene inoltre dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso agli atti, poiché nel corso del giudizio la documentazione richiesta è stata prodotta.



