Esclusione per anomalia dell’offerta in gara ATRS: legittima la valutazione discrezionale della stazione appaltante sul presidio tecnico condiviso
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Gilardoni S.p.A., esclusa da una gara per la manutenzione di linee ATRS perché la sua offerta, giudicata anormalmente bassa e incentrata su un modello di presidio tecnico condiviso con altro appalto in essere, è risultata non sostenibile né coerente con le richieste di gara. Il Tribunale ha riconosciuto la piena discrezionalità della stazione appaltante nell’attivare la verifica di anomalia anche in assenza dei presupposti automatici previsti dalla lex specialis, qualora emergano elementi che inducano a dubitare della serietà e affidabilità dell’offerta. Le spiegazioni fornite dall’offerente non hanno superato i dubbi sulla capacità di adempiere pienamente a entrambi i contratti senza sovrapposizioni di risorse e senza inficiare il servizio promesso. Di conseguenza, la decisione di esclusione è stata ritenuta ragionevole e immune da vizi logici o procedurali. Il ricorso incidentale dell’aggiudicataria è stato dichiarato improcedibile per difetto di interesse.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la legittimità dell’esclusione di una offerta sospettata di anomalia da una procedura di gara. Gilardoni, pur avendo presentato la migliore offerta economica e un presidio tecnico formalmente conforme, aveva predisposto una turnazione di tecnici già impegnati su altro contratto con la stessa stazione appaltante. L’ente committente ha attivato un sub-procedimento di verifica di anomalia (art. 110 Codice Appalti) ritenendo che il modello proposto non garantisse il presidio effettivo richiesto e determinasse una sovrapposizione di risorse già remunerate su altro appalto, con rischio di mancato adempimento di entrambi i servizi. Il TAR ha chiarito che l’attivazione della verifica di anomalia è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante e non soggetta unicamente ai criteri predefiniti nella lex specialis, quando vi siano elementi specifici che facciano dubitare della sostenibilità dell’offerta. Dopo aver valutato la documentazione, il TAR ha ritenuto che l’offerta di Gilardoni, fondata sulla condivisione di personale con altro contratto attivo, comportasse una prestazione non coerente con l’impegno di risorse "dedicate" richiesto in entrambi gli appalti. La giustificazione dell’offerente, per cui il presidio non sarebbe stato impiegato esclusivamente sull’appalto ATRS, è stata giudicata contraria ai principi di trasparenza e correttezza e tale da giustificare l’esclusione. Poiché la decisione della stazione appaltante non appare né illogica né viziata, il ricorso è stato respinto. Viene confermata così l’ampia discrezionalità amministrativa nella valutazione delle offerte sospette di anomalia, purché motivata e ragionevole.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 110 è centrale nella vicenda: il TAR richiama espressamente la disciplina secondo cui la stazione appaltante può valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta in presenza di elementi specifici di sospetta anomalia, senza essere vincolata da automatismi quantitativi previsti nella lex specialis ma potendo esercitare una scelta discrezionale. Nel caso esaminato, la stazione appaltante ha ritenuto il significativo ribasso e l’organizzazione del presidio tecnico elementi sufficienti per attivare la verifica di anomalia, chiedere chiarimenti e, a fronte di spiegazioni non adeguate, escludere l’offerta. Il TAR conferma che tale potere discrezionale è legittimo e che la verifica di anomalia non è limitata ai casi rigidamente previsti dal bando, in linea con la ratio dell’articolo 110: tutelare l’interesse pubblico alla serietà delle offerte e alla corretta esecuzione contrattuale.



