Revoca dell’aggiudicazione in presenza di sentenza di patteggiamento per bancarotta fraudolenta: limiti probatori ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha annullato il provvedimento con cui Roma Capitale ha revocato l’aggiudicazione di un lotto di un accordo quadro in favore di una società, ritenendo illegittimo fondare la revoca sull’esistenza di una sentenza di patteggiamento (ex art. 444 c.p.p.) per bancarotta fraudolenta a carico del suo legale rappresentante. La sentenza di patteggiamento, infatti, non è tra i mezzi di prova tassativamente previsti dall’art. 98, comma 6, lett. h), del d.lgs. 36/2023 per dimostrare un illecito professionale grave relativo a tale reato. Di conseguenza, il provvedimento della stazione appaltante è stato ritenuto viziato per violazione di legge.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha esaminato il caso della revoca dell’aggiudicazione di un lotto di un accordo quadro disposta da Roma Capitale nei confronti di una società, motivata dal presunto grave illecito professionale in capo al suo legale rappresentante (condanna per bancarotta fraudolenta con sentenza di patteggiamento senza pene accessorie). La sentenza spiega dettagliatamente che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023), in un’ottica di maggior certezza e tipizzazione, ha previsto che la grave inaffidabilità o non integrità dell’operatore economico debba essere provata solamente attraverso i mezzi probatori tassativamente indicati all’art. 98, comma 6, per ogni fattispecie elencata al comma 3. Per i reati come la bancarotta fraudolenta (lett. h)), non è ammessa tra i mezzi di prova la sentenza di patteggiamento ma solo sentenza di condanna definitiva, decreto penale di condanna irrevocabile, condanna non definitiva, o provvedimenti cautelari. La stazione appaltante non può quindi modellare liberamente la prova dell’illecito professionale, né ampliare il ventaglio degli strumenti di prova, perché il legislatore ha voluto chiudere ogni spazio interpretativo residuo. Nel caso di specie, la revoca si basa esclusivamente sulla sentenza di patteggiamento, e per tale motivo il provvedimento è stato annullato. Di conseguenza, le altre doglianze proposte dalla società ricorrente risultano assorbite. Il TAR ha compensato le spese di lite per la novità e complessità della questione.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 59 disciplina la struttura e il funzionamento dell’accordo quadro oggetto della gara e della successiva aggiudicazione revocata. Pur non essendo centrale nella motivazione della decisione finale, costituisce il quadro normativo di riferimento per il tipo di procedura selettiva da cui scaturisce il contenzioso. La sentenza lo richiama per descrivere la tipologia dell’appalto e la cornice procedurale in cui si inserisce la controversia.



