Improcedibilità del ricorso avverso la gara per l'assistenza specialistica scolastica nella Città Metropolitana di Roma Capitale (a.s. 2025-2026)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da varie cooperative sociali contro la gara indetta dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica nelle scuole superiori per l'anno scolastico 2025-2026. Il ricorso, che contestava soprattutto la congruità del prezzo fisso e del costo orario della manodopera rispetto al CCNL, è stato ritenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (essendo l'anno scolastico concluso) e, per alcune ricorrenti, per incoerenza tra le tesi processuali e i comportamenti in gara. In ogni caso, nel merito, le doglianze sono state giudicate infondate.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si basa su valutazioni innanzitutto di rito. Il TAR ha rilevato che, essendo la gara riferita a un servizio svolto per l'anno scolastico 2025-2026 (già concluso all'atto della decisione), manca un concreto interesse attuale all'annullamento degli atti impugnati. Inoltre, alcune ricorrenti avevano dichiarato in gara un costo del lavoro conforme a quello impugnato, contraddicendo le proprie censure processuali (principio 'nemo contra factum proprium venire potest'). Inoltre, il ricorso collettivo è stato ritenuto inammissibile per conflitto d'interessi tra i ricorrenti. Nel merito, il TAR ha affermato la ragionevolezza della stima del costo orario della manodopera (articolata su più livelli del CCNL), la correttezza del richiamo ai parametri regionali e la coerenza con le tabelle ministeriali vigenti. Per tali ragioni, anche ove il ricorso fosse stato esaminato nel merito, non sarebbe stato accolto.
Collegamenti al Codice Appalti
L'art. 11 è stato richiamato dai ricorrenti per sostenere che il costo orario della manodopera avrebbe dovuto essere determinato in applicazione integrale del CCNL di settore. Il TAR ha valutato che la stazione appaltante ha considerato i corretti istituti contrattuali e livelli professionali, escludendo voci non pertinenti rispetto alla durata annuale dell'appalto e alle mansioni oggetto di gara, in conformità all'articolo che impone di rispettare le tutele minime dei lavoratori previste dal CCNL.
L'art. 41 riguarda la determinazione dei costi nei documenti di gara, inclusi quelli della manodopera. I ricorrenti contestavano che la stazione appaltante avrebbe sottostimato tali costi; il TAR ha invece confermato la correttezza del metodo di calcolo utilizzato, anche alla luce delle disposizioni sulla progettazione e la trasparenza nella determinazione dei corrispettivi.
L'art. 71 disciplina la procedura aperta utilizzata per la gara. La sentenza richiama la correttezza formale della scelta procedurale e la legittimità dell'applicazione di tale modalità di gara, che ha garantito ampia partecipazione di operatori economici, come poi effettivamente avvenuto.
L'art. 108 concerne i criteri di aggiudicazione. I ricorrenti contestavano l'utilizzo di un prezzo fisso e l'aggiudicazione sulla base della sola componente qualitativa. Il TAR ha ritenuto che la stazione appaltante abbia legittimamente adottato tali criteri, osservando che la gara ha riscosso ampia adesione e che il prezzo fissato era coerente con il mercato e con i parametri normativi previsti.



