Respinto il ricorso SAC S.p.A. contro l’aggiudicazione a SAICO S.r.l. del Lotto 3 per servizi di ingegneria e manutenzione straordinaria (EUR S.p.A.)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto da SAC S.p.A., seconda classificata nella gara bandita da EUR S.p.A. per l’affidamento dei servizi di ingegneria e lavori di manutenzione straordinaria sugli immobili dell’EUR, volto ad annullare l’aggiudicazione del Lotto 3 a SAICO S.r.l. SAC contestava i punteggi attribuiti dalla commissione riguardo all’organizzazione per la progettazione, denunciando la mancata considerazione del profilo progettuale nella valutazione dell'offerta dell’aggiudicatario. Il TAR ha ritenuto infondata la doglianza, chiarendo che la gara non aveva natura di appalto integrato e che la valutazione della Commissione aveva correttamente riguardato la struttura esecutiva, rientrando nel proprio margine di discrezionalità. Pertanto la procedura di aggiudicazione è risultata legittima.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza del TAR Lazio si fonda su due pilastri: l’infondatezza della qualificazione del Lotto 3 come appalto integrato e il rispetto della discrezionalità tecnica della commissione di gara nell'attribuzione dei punteggi. Il ricorrente riteneva che, trattandosi di appalto integrato, la commissione avrebbe dovuto valutare anche la struttura di progettazione delle offerte e non solo quella esecutiva. Il Collegio però ha accertato che dagli atti di gara e dalla determina a contrarre non emerge alcun elemento che qualifichi il Lotto 3 come appalto integrato: la progettazione esecutiva era solo un servizio eventuale e residuale, mentre il vero oggetto era l’appalto di lavori. Pertanto, la commissione ha correttamente valutato l’idoneità delle strutture operative delle offerte senza necessità di entrare nel dettaglio della compagine progettuale. Inoltre, il TAR ribadisce che la valutazione tecnica e l’attribuzione dei punteggi spettano in via esclusiva all’organo di gara e possono essere sindacate dal giudice solo in caso di manifesta irragionevolezza o abnormità, elementi che non sono emersi nel caso di specie. Le censure della ricorrente erano pertanto infondate e venivano rigettate.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 107 è stato richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione nel processo di valutazione delle offerte. Il TAR afferma tuttavia che la stazione appaltante ha agito in conformità ai principi generali di selezione, valutando le offerte secondo i criteri stabiliti dal disciplinare e mantenendo il procedimento entro i margini di legittimità tecnica, senza travalicare il proprio potere discrezionale o violare l’imparzialità.
L’articolo 108 viene invocato dal ricorrente relativamente alla corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione, in particolare sul presunto squilibrio nella ponderazione tra parte tecnica e progettuale. Il TAR precisa che la gara era incentrata sull’offerta economicamente più vantaggiosa, correttamente strutturata secondo i principi del Codice, e che la valutazione della commissione si è soffermata sui reali bisogni della stazione appaltante così come definiti dagli atti di gara, senza che siano emerse violazioni dei criteri o delle ponderazioni previste dall’articolo 108.



