Esclusione dalla gara d’appalto INPS per difetto di capacità economico-finanziaria: legittimità della richiesta di fatturato riferito a specifico settore
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di una società esclusa da una procedura di gara per servizi relativi ai concorsi pubblici INPS. La società aveva contestato la propria esclusione, motivata dalla mancanza del requisito di capacità economico-finanziaria specificamente richiesto (fatturato nel settore dei servizi di valutazione per il reclutamento). Il TAR ha ritenuto corretta la decisione della stazione appaltante, affermando che l’attività svolta dalla ricorrente nel progetto ‘Garanzia Giovani’ non era pertinente al settore dei servizi oggetto della gara e che il solo codice ATECO non era sufficiente a dimostrare la sussistenza del requisito richiesto.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che, nelle procedure di gara pubblica, la stazione appaltante può richiedere che il requisito di fatturato per la capacità economico-finanziaria sia maturato in uno specifico settore attinente ai servizi messi a gara, purché la definizione del settore non sia eccessivamente restrittiva e sia proporzionata all’oggetto del contratto. Il TAR ha respinto la tesi della ricorrente secondo la quale la verifica del fatturato sarebbe stata una indebita trasformazione di un requisito finanziario in tecnico-professionale. Al contrario, la richiesta di un fatturato collegato ai “servizi di valutazione per reclutamento” è stata considerata ragionevole, non lesiva del principio di massima partecipazione e coerente con i principi del Codice degli Appalti. La stazione appaltante, inoltre, ha svolto un’adeguata istruttoria, verificando che le attività svolte dalla ricorrente (specie nell’ambito del programma Garanzia Giovani) non erano pertinenti al settore richiesto. Il codice ATECO ha solo valore indiziario e non è certificativo ai fini della verifica dei requisiti speciali nelle gare pubbliche. Conclude quindi che l’esclusione è legittima.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 10 è richiamato per ribadire che la stazione appaltante può introdurre requisiti speciali, economico-finanziari e tecnico-professionali, a condizione che siano proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto. Il TAR ha ritenuto che la richiesta di un fatturato in uno specifico settore sia conforme a questi principi e non costituisca una causa di esclusione ultronea o sproporzionata, né limiti ingiustificatamente la partecipazione.
L’articolo 59 disciplina la possibilità di ricorrere ad accordi quadro per l’affidamento dei servizi; è citato in relazione al tipo di procedura (accordo quadro con più operatori). La sentenza richiama l’articolo solo per inquadrare la fattispecie contrattuale, non per questioni sostanziali relative al merito dell’esclusione.
L’articolo 71, relativo alla procedura aperta, viene menzionato nella sentenza per indicare il tipo di gara indetta (procedura aperta telematica). L’articolo è utilizzato esclusivamente per il riferimento al quadro normativo della procedura, non per motivare il rigetto del ricorso.
L’articolo 100 è centrale nella motivazione della sentenza: chiarisce che i requisiti di ordine speciale, tra cui la capacità economico-finanziaria e quella tecnico-professionale, devono essere proporzionati e pertinenti all’oggetto dell’appalto. Il TAR afferma che la lex specialis ha correttamente richiesto il fatturato nel settore dei servizi di valutazione per il reclutamento e che la stazione appaltante ha agito nel rispetto della normativa, evitando un’interpretazione troppo restrittiva e salvaguardando il principio del favor partecipationis.



