20/10/2025
Art. 1Art. 12Art. 28Art. 48Art. 49Art. 50Art. 52Art. 94Art. 100Art. 112Art. 181

Legittimità dell’affidamento diretto della gestione della palestra comunale: respinto il ricorso del Consorzio Santa Barbara Sport è Salute contro il Comune di Viterbo

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso del Consorzio Santa Barbara Sport è Salute contro la determinazione del Comune di Viterbo, che aveva affidato direttamente la gestione della palestra del quartiere Santa Barbara al Comitato Provinciale Libertas Viterbo. Il Consorzio contestava, tra l’altro, la carenza di criteri valutativi, la motivazione insufficiente, la mancata verifica sui requisiti del vincitore, la violazione dei principi di trasparenza e della rotazione degli affidamenti. Il giudice ha ritenuto infondate tutte le censure, chiarendo che, trattandosi di affidamento diretto sotto soglia senza gara aperta, non erano richieste né graduatorie né punteggi dettagliati. La procedura seguita dal Comune rispetta i principi e le norme del Codice Appalti, in particolare per affidamenti diretti di servizi privi di rilevanza economica e transfrontaliera.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza analizza dettagliatamente le doglianze del Consorzio ricorrente, spiegando che l’affidamento diretto della palestra comunale rientrava tra le procedure semplificate consentite dal Codice dei Contratti Pubblici per servizi di importo inferiore alla soglia europea e privi di rilevanza economica. Il Comune aveva pubblicato un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, ma non aveva l'obbligo di adottare punteggi dettagliati o griglie comparative, propri invece delle procedure concorrenziali. L’Amministrazione ha motivato l’affidamento sulla base di criteri ragionevoli e documentati, valutando le proposte dei partecipanti sugli 11 criteri fissati dall’avviso. Quanto alla verifica dei requisiti dell’affidatario, il TAR evidenzia che, trattandosi di affidamento diretto, era sufficiente la dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge e che la documentazione a supporto poteva essere acquisita anche successivamente. Riguardo al principio di rotazione, il giudice sottolinea che non è emersa alcuna prova che l’affidatario fosse gestore uscente della stessa struttura o di altra ad essa assimilabile. Infine, sulle questioni di trasparenza e pubblicazione, il TAR ritiene che le informazioni essenziali erano state trasmesse agli interessati e pubblicate come previsto dalla normativa, escludendo l’obbligo di pubblicazione di ulteriori documenti. La motivazione della scelta, per quanto sintetica, è risultata sufficiente e razionale, in assenza di palesi vizi di logicità o imparzialità. Così il ricorso viene respinto e le spese sono compensate secondo la soccombenza.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato viene richiamato per giustificare la scelta dell’Amministrazione di perseguire il miglior rapporto tra qualità e risultato nella gestione dell’impianto sportivo, nel rispetto di legalità, buon andamento, trasparenza e concorrenza, anche nello svolgimento delle procedure semplificate di affidamento diretto.

Articolo 12

La norma è considerata per sancire il rinvio alle regole generali della Legge 241/1990 per gli aspetti procedurali non espressamente regolati dal Codice appalti, specie con riferimento agli obblighi motivazionali e ai principi di trasparenza amministrativa.

Articolo 28

Il ricorrente lamentava una presunta violazione degli obblighi di trasparenza. Il TAR, invece, precisa che la pubblicazione degli esiti prevista dall’art. 28 è stata correttamente rispettata, e che ulteriori obblighi invocati dal ricorrente (come la pubblicazione di tutti i verbali o graduatorie comparate) non gravavano sull’Amministrazione in caso di affidamento diretto.

Articolo 48

La sentenza richiama l’art. 48 per ribadire che, negli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee, la procedura seguita è conforme ai principi del codice anche se semplificata. Non erano dunque necessarie le complesse garanzie proprie delle procedure ordinarie, ma solo il rispetto degli obblighi minimi di trasparenza e motivazione.

Articolo 49

Il Tribunale esamina la doglianza sul principio di rotazione, stabilendo che tale principio, pur rilevante per evitare affidamenti ripetitivi allo stesso operatore, non risultava violato perché non era stato provato che il Comitato Libertas fosse gestore uscente, né che ci fosse stato un cumulo illecito di affidamenti consecutivi.

Articolo 50

Il cuore della decisione poggia proprio sull’art. 50, che disciplina procedure e limiti per gli affidamenti diretti. Il TAR spiega che la procedura utilizzata (avviso esplorativo e successivo affidamento senza gara) è pienamente conforme a quanto previsto per servizi sotto soglia senza interesse transfrontaliero, senza necessità di specifici punteggi o graduatorie. L’obbligo motivazionale è stato rispettato.

Articolo 52

Le contestazioni sulla verifica dei requisiti vengono rigettate chiarendo che l’art. 52 consente, per affidamenti diretti sotto i 40.000 euro, di acquisire autocertificazioni dei requisiti, con controlli successivi a campione. Nel caso di specie il Comune aveva comunque richiesto e ottenuto le dichiarazioni necessarie dal vincitore.

Articolo 94

La sentenza richiama questo articolo tra i requisiti di ordine generale che l’aggiudicatario doveva autocertificare e che sono stati dichiarati tramite la modulistica richiesta dall’Ente, a dimostrazione della conformità alla disciplina sulle cause di esclusione automatica.

Articolo 100

Il TAR considera l’articolo 100 riguardo ai requisiti di ordine speciale (idoneità professionale, capacità tecnica, ecc.), sottolineando come le dichiarazioni allegate dal vincitore coprissero anche tali aspetti e come per affidamenti diretti la prova di questi requisiti avvenga in modo semplificato.

Articolo 112

La censura secondo cui mancava la relazione unica dell’art. 112 viene respinta, poiché quest’obbligo riguarda soltanto appalti di importo superiore alle soglie UE, mentre nel caso di specie l’importo era largamente inferiore.

Articolo 181

L’articolo è richiamato per confermare che l’affidamento riguardava la gestione di un servizio privo di rilevanza economica e di interesse transfrontaliero, pertanto assoggettato soltanto ai principi generali del Codice e non alle procedure competitive ordinarie.

Articoli di riferimento