Inammissibilità del ricorso avverso la lex specialis di gara da parte di un Consorzio stabile non partecipante: limiti e requisiti nelle procedure di affidamento dei servizi pubblici di igiene urbana
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di un Consorzio stabile che aveva impugnato vari atti di una gara pubblica relativa a servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, contestando numerosi profili della lex specialis (requisiti di partecipazione, criteri tecnici, criteri di valutazione dell’offerta, legittimità della centrale di committenza). Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il Consorzio non aveva partecipato alla procedura, e infondato perché le clausole contestate non sono immediatamente escludenti e le richieste della stazione appaltante sono legittime. Le spese sono state compensate tra le parti.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda principalmente sull’applicazione del principio secondo cui un operatore economico che non ha presentato offerta non è legittimato a impugnare la lex specialis, salvo in presenza di clausole immediatamente escludenti (ossia che rendano oggettivamente impossibile la partecipazione alla procedura). Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che le clausole contestate dal Consorzio – specie quelle relative ai requisiti di iscrizione al Registro Imprese o all’Albo Gestori Ambientali anche per il Consorzio, e non solo per le consorziate esecutrici – non impedivano in via assoluta la partecipazione e non erano ingiustificatamente sproporzionate né illogiche. Il TAR chiarisce che la richiesta dei requisiti di idoneità professionale in capo sia al Consorzio sia alle consorziate esecutrici trova fondamento nelle norme del Codice degli appalti e nelle linee guida ANAC, valorizzando la necessità di garantire efficienza, responsabilità e qualità nell’esecuzione del contratto. Similmente, altre contestazioni circa la capacità tecnica (ad es. disponibilità di impianto di stoccaggio), criteri premiali o legittimazione della centrale di committenza risultano infondate o comunque non immediatamente escludenti. La sentenza ribadisce inoltre che laddove una clausola di bando fosse davvero nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, la stessa sarebbe inefficace e non produrrebbe effetti, eliminando ogni interesse immediato all’impugnazione qualora l’operatore non sia stato escluso. Di conseguenza, in assenza di lesione attuale, il ricorso va dichiarato inammissibile e comunque infondato nel merito.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio della fiducia viene richiamato nell’esaminare la condotta collaborativa della centrale di committenza, che ha pubblicato chiarimenti volti a favorire la massima partecipazione (favor partecipationis), per ridurre incertezze interpretative e rafforzare la trasparenza e la correttezza nei rapporti tra stazione appaltante e operatori.
È invocato nella valutazione della legittimità della delega delle funzioni di centrale di committenza: il TAR riconosce che la società designata è correttamente qualificata e legittimata a svolgere attività di committenza ausiliaria anche per enti diversi dal settore sanitario, secondo quanto previsto dalle norme e dalla disciplina regionale richiamata.
Serve a chiarire i requisiti di qualificazione richiesti alle stazioni appaltanti: il TAR afferma che la stazione appaltante che non possiede la qualificazione deve rivolgersi a una centrale di committenza idonea, come correttamente avvenuto nella procedura impugnata.
Il Tribunale richiama la norma che disciplina l’individuazione degli operatori economici legittimati a partecipare alle gare (ivi inclusi i consorzi stabili), analizzando le differenze tra consorzi stabili e ordinari ai fini della titolarità dei rapporti con la stazione appaltante e dei requisiti richiesti.
È il fulcro della parte motivazionale sulla ripartizione dei requisiti tra consorzio stabile e consorziate: il TAR spiega che la stazione appaltante ben può prevedere il possesso dei requisiti professionali in capo sia al consorzio sia alla consorziata esecutrice, in adesione sia al dato letterale che a garanzia di responsabilità solidale e buon esito della prestazione contrattuale.
Viene esaminato per legittimare la richiesta di requisiti di idoneità e capacità tecnico-professionale (ad esempio iscrizioni, esperienze, disponibilità di impianti), sottolineando che tali richieste devono essere proporzionate e pertinenti rispetto all’oggetto dell’appalto, come è avvenuto nel caso specifico.
È richiamato nello scrutinio della legittimità dei criteri di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa), della loro ponderazione nonché dei criteri premiali previsti nella lex specialis: il TAR precisa che tali criteri sono oggetto della discrezionalità tecnica dell’amministrazione e non determinano normalmente una lesione immediata o escludente.



