Esclusione dalla gara d'appalto per omessa indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza: legittimità e limiti alla sindacabilità delle esclusioni nelle procedure aperte
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha confermato la legittimità dell'esclusione di ADP Outsourcing Italia S.r.l. dalla procedura di gara indetta da SO.G.I.N. S.p.A. per l'affidamento di servizi HR, per non aver indicato nell’offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali di sicurezza, come imposto dall’art. 108 del Codice degli Appalti. La ricorrente sosteneva la natura intellettuale del servizio e l’inapplicabilità dell’obbligo, ma il TAR ha rilevato che il servizio oggetto di gara non era prevalentemente intellettuale, bensì caratterizzato da prestazioni seriali e standardizzate, e quindi soggetto all’obbligo di indicazione dei costi. I motivi aggiunti contro l’aggiudicazione alla controinteressata sono stati respinti, poiché la ricorrente non possedeva a sua volta taluni requisiti contestati agli altri concorrenti (come la certificazione Tier III). Il TAR ha dunque respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile quello incidentale, condannando la ricorrente alle spese.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR Lazio, seguendo la logica della priorità nell’esame del ricorso principale, ha valutato innanzitutto la legittimità dell’esclusione di ADP Outsourcing Italia S.r.l., la quale era stata motivata dalla mancata indicazione nell’offerta economica dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 108 comma 9 del D.lgs. 36/2023. Il TAR ha respinto la tesi della ricorrente sulla natura intellettuale del servizio, specificando che l’appalto concerneva attività operative, ripetitive e standardizzate, prive della prevalenza dell’elemento professionale e personale richiesto dalla giurisprudenza per escludere l’obbligo di indicazione dei suddetti costi. Di conseguenza, la causa di esclusione stabilita dalla legge (e recepita dalla lex specialis) non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10) e non necessita di essere espressamente ripetuta nei documenti di gara. Anche i motivi aggiunti sono stati respinti: la ricorrente, priva essa stessa del requisito della certificazione Tier III, non poteva legittimamente contestare la carenza del medesimo requisito in capo alla controinteressata, pena una condotta processuale inammissibile. Gli ulteriori motivi relativi a sottoscrizioni e impegni dei raggruppamenti temporanei sono stati risolti sulla base delle prove documentali fornite o sulla possibilità di soccorso istruttorio (art. 101). In definitiva, il TAR ha respinto integralmente le censure principali, ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale per carenza di interesse, e ha condannato la parte soccombente alle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo è stato applicato per affermare che l’obbligo di indicare nell’offerta i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza, imposto dall’art. 108, costituisce una causa di esclusione legale e quindi non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione. Ogni ulteriore causa di esclusione non prevista dal codice sarebbe nulla, ma in questo caso la norma di legge prevale.
L’articolo è richiamato indirettamente nel motivo in cui la ricorrente lamentava la contraddizione tra la 'decisione di contrarre' e la successiva lex specialis. Il TAR precisa che la fase di definizione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione spetta alla stazione appaltante nella sua autodeterminazione, ma rimane vincolata al rispetto delle disposizioni imperative come quelle sui costi della manodopera.
La clausola sociale, la cui mancata previsione è stata lamentata dalla ricorrente, è oggetto dell’art. 57. Il TAR chiarisce che la 'natura intellettuale' rileva per l’eventuale esenzione dall’obbligo di clausole sociali, ma non si riflette automaticamente sull’esenzione dall’obbligo di indicazione dei costi della sicurezza, che è distinta e specificamente regolata dall’art. 108.
L’articolo è richiamato a proposito della partecipazione del RTI, della sottoscrizione degli impegni a costituirsi e dei requisiti che devono essere posseduti da ciascun componente. Il TAR affronta le doglianze sulle firme e sulle dichiarazioni degli impegni RTI sulla base delle regole introdotte dall’art. 68, respingendo le eccezioni della ricorrente.
La procedura oggetto di causa era una procedura aperta ai sensi dell’articolo 71. Tale articolo disciplina modalità e tempistiche della presentazione delle offerte nelle gare pubbliche aperte, contestualizzando l’intera vicenda processuale e garantendo la massima partecipazione e trasparenza.
Il TAR richiama l’articolo 101 in tema di soccorso istruttorio per specificare che eventuali carenze formali (come mancate sottoscrizioni) sono sanabili, purché non attengano a elementi sostanziali dell’offerta tecnica o economica e che nel caso in esame la condotta della controinteressata era corretta o emendabile secondo le modalità previste dalla legge.
L’articolo è stato chiamato in causa con riferimento alle modalità di avvalimento di requisiti speciali e di certificazioni, con il TAR che ha valutato la sussistenza o meno di dichiarazioni o contratti di avvalimento relativi alla certificazione Tier III, respingendo le doglianze della ricorrente per mancanza del presupposto legittimante in capo all’impugnante.
L’articolo è centrale nella sentenza, in quanto disciplina i criteri di aggiudicazione e impone, salvo alcune eccezioni, l’indicazione obbligatoria nell’offerta economica dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza. Il TAR stabilisce che il servizio oggetto della gara non era di natura intellettuale e che quindi la mancata indicazione di tali costi comportava legittimamente l’esclusione della ricorrente.



