Esclusione automatica in gara pubblica per mancata ottemperanza agli obblighi occupazionali sui disabili: legittimità dell’operato della stazione appaltante ai sensi dell’art. 94, comma 5, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Fib S.p.A. contro Trenitalia S.p.A., confermando la legittimità dell’esclusione della società dalla gara pubblica per la fornitura di cassonetti e batterie. L’esclusione è stata basata sulla mancata ottemperanza dell’obbligo, previsto dalla legge n. 68/1999, di assunzione dei lavoratori disabili, requisito di ordine generale da possedersi ab initio e ininterrottamente. Pur avendo la società adottato successivamente misure correttive (self-cleaning), queste non erano tempestive secondo la disciplina del Codice degli appalti. Il TAR ha ritenuto che la causa di esclusione fosse automatica, senza necessità di ulteriori valutazioni discrezionali da parte della stazione appaltante, né di valutare la sussistenza di un grave illecito professionale. Conseguentemente, sono state rigettate anche le domande di accertamento del diritto all’aggiudicazione e di risarcimento danni, nonché l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che, in una procedura di gara pubblica, l’ottemperanza agli obblighi occupazionali sui disabili (previsti dalla legge 68/1999) costituisce un requisito generale di partecipazione, il cui possesso deve sussistere già al momento della presentazione dell’offerta. Il TAR, rifacendosi sia alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023), sia a consolidata giurisprudenza, afferma che la falsa dichiarazione o la mancanza di tale requisito impone automaticamente l’esclusione dell’operatore, ai sensi dell’art. 94, comma 5, lett. b), senza che la stazione appaltante debba valutare discrezionalmente la gravità della condotta come illecito professionale o la sufficienza delle misure correttive adottate successivamente (‘self-cleaning’). Infatti, ai sensi dell’art. 96, le misure di self-cleaning sono utili solo se adottate e comunicate prima della presentazione dell’offerta. Poiché Fib S.p.A. ha sanato la sua posizione solo dopo la scadenza, la stazione appaltante non poteva che escluderla. Non sono emersi contrasti con il diritto eurounitario, poiché la normativa UE rimette agli Stati membri la disciplina procedurale delle misure di self-cleaning. La conseguente escussione della garanzia provvisoria è legittima. Il ricorso della società è stato dunque integralmente respinto, così come l’istanza di rinvio pregiudiziale e la richiesta risarcitoria.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo è richiamato per sottolineare la tassatività delle cause di esclusione: solo quelle previste dal codice, come appunto quelle degli art. 94 e 95, possono giustificare l’esclusione di un operatore. L’esclusione di Fib S.p.A. trova fondamento in una causa espressamente prevista, rispettando la ratio della massima partecipazione compatibile con la legalità.
È il fulcro della decisione. L’art. 94, comma 5, lett. b), prevede l’esclusione automatica degli operatori economici che non abbiano presentato la certificazione del rispetto degli obblighi di assunzione dei disabili o dichiarazione sostitutiva veritiera. Il TAR stabilisce che l’assenza del requisito (anche se successivamente sanata) e la falsa dichiarazione comportano esclusione senza necessità di valutazione discrezionale sulla gravità della violazione.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che la mancanza del requisito avrebbe dovuto essere valutata come 'grave illecito professionale' e consentire misure di self-cleaning. Il TAR precisa che la fattispecie è invece rientrante nelle cause automatiche di esclusione e non in quelle che richiedono valutazione discrezionale ai sensi dell’art. 95.
Regola la disciplina delle misure di self-cleaning e la tempistica della loro efficacia. La sentenza richiama i commi 3 e 4 per chiarire che le misure correttive sono utili solo se adottate e comunicate prima della presentazione dell’offerta o se viene comprovata l’impossibilità di farlo tempestivamente. Fib S.p.A. non ha rispettato tali adempimenti, legittimando così l’esclusione.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che la sua condotta avrebbe potuto essere valutata come 'grave illecito professionale' anziché essere esclusa automaticamente. Il TAR chiarisce che una tale valutazione non era richiesta, dato che la causa di esclusione opera automaticamente per mancanza del requisito generale ex art. 94.
Richiamato dalla lex specialis della gara tra i requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione, il cui mancato possesso implica esclusione secondo il disciplinare richiamato nel provvedimento di esclusione. Non ha però un ruolo centrale nella motivazione della sentenza.



