21/07/2026
Art. 71

Gara ATAC: la mancata iscrizione in white list non penalizza l'aggiudicatario non operante in settori a rischio mafioso

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Installazioni Impianti S.p.A. contro l'aggiudicazione a favore di Standard System Engineering S.r.l. della gara indetta da ATAC per la manutenzione dei sistemi di sicurezza. Il TAR ha chiarito che la mancata iscrizione dell'aggiudicataria alla "white list" non comporta perdita di punteggio in quanto la società non svolge attività rientranti nei settori a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, comma 53, L. 190/2012. L'interpretazione formalistica della lex specialis proposta dalla ricorrente è stata quindi respinta. Inoltre, il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta una controversia su un appalto pubblico ATAC, dove era previsto un punteggio premiale per il possesso del rating di legalità AGCM o, in alternativa, di alcuni requisiti fra cui l'iscrizione alla white list antimafia. Standard System Engineering, aggiudicataria, non era iscritta alla white list non essendo operatrice nei settori a rischio, specificati dall'art. 1, co. 53, L. 190/2012, e aveva quindi dichiarato di non poterlo essere. Lamentando questa assenza, la ricorrente chiedeva la riduzione del punteggio dell'aggiudicataria. Il TAR, richiamando la ratio della disciplina antimafia e il carattere settoriale della white list, ha stabilito che non può essere pretesa l'iscrizione per le imprese non appartenenti ai settori a rischio: il requisito non è oggettivamente conseguibile da chi non opera nei settori elencati dal legislatore, e la sua mancata sussistenza non può comportare penalizzazioni. Dunque l'aggiudicazione è legittima. Il ricorso incidentale della controinteressata decade per carenza di interesse, avendo già ottenuto l'appalto.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 71

L'articolo 71 viene citato nella sentenza in quanto disciplina la procedura aperta utilizzata da ATAC per l'aggiudicazione dell'appalto. La norma stabilisce le regole per la partecipazione di qualsiasi operatore economico e i termini per la presentazione delle offerte, garantendo la trasparenza e l'apertura della procedura di gara. Nel caso concreto, la procedura aperta ha consentito la partecipazione sia della ricorrente che dell'aggiudicataria, e il corretto svolgimento della gara è stato elemento non contestato nella controversia esaminata dal TAR.

Articoli di riferimento