Respinta impugnazione dell’aggiudicazione per servizio pulizie Università della Tuscia: inammissibilità e infondatezza delle censure in tema di costo manodopera, clausola sociale e immodificabilità dell’offerta
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di una società che contestava l’aggiudicazione di una gara quadriennale per il servizio di pulizia degli immobili universitari dell’Università della Tuscia. Il ricorso verteva principalmente sull’insufficienza del costo della manodopera indicato dall’aggiudicatario, su presunte variazioni non consentite nella distribuzione delle ore lavorative tra ordinarie e supplementari, e sulla violazione della clausola sociale. Il TAR ha ritenuto le censure inammissibili, poiché la ricorrente aveva essa stessa indicato un costo della manodopera più basso rispetto all’aggiudicataria, e comunque infondate, in quanto non risultavano violati i principi di immodificabilità dell’offerta, di tutela del personale e degli obblighi derivanti dal CCNL. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti dell’aggiudicataria.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza prende in esame un ricorso, integrato da motivi aggiunti, contro l’aggiudicazione di una gara pubblica bandita dall’Università della Tuscia tramite la Provincia di Viterbo quale stazione appaltante. Gli argomenti dedotti dalla ricorrente riguardavano sia profili di merito sull’idoneità e la congruità dell’offerta aggiudicata (costi manodopera, rispetto della clausola sociale, distribuzione oraria), sia la correttezza della procedura (immodificabilità dell’offerta, trasparenza). Il TAR ha dapprima dichiarato inammissibile la censura sulla manodopera per abuso del processo (la ricorrente aveva proposto un costo ancora più basso), spiegando che nessuno può agire in giudizio per contestare come illegittima una situazione che egli stesso chiede di veder riconosciuta. Anche nel merito, le contestazioni sono risultate prive di fondamento, perché l’aggiudicataria aveva rispettato la quantificazione delle ore e garantito il rispetto degli obblighi verso il personale, pure tramite una ripartizione diversa tra ore ordinarie e supplementari, lecita secondo il principio di organizzazione imprenditoriale e la non rigidità della clausola sociale in appalti di servizi. Sconfessata anche la pretesa violazione della lex specialis e delle regole di immodificabilità dell’offerta: la variazione interna nella distribuzione delle ore, senza cambi sostanziali, non viola la par condicio o l’affidamento. Queste valutazioni sono state riferite ai principi generali e agli art. 30, 94, 95, 97, 50 del Codice Appalti. La sentenza valorizza la necessità di interpretare le regole secondo i principi del risultato, della fiducia e della buona fede e non in modo formalistico. Il ricorso è stato quindi respinto in toto, con condanna alle spese in favore dell’aggiudicataria.



