21/10/2025
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Annullamento dell'aggiudicazione per presentazione di offerte tecniche plurime: aggiudicazione del servizio trasporto degenti – TAR Lazio, Sezione Terza Quater, 2025

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha annullato l'aggiudicazione a favore della società Croce Bianca per la gara relativa al servizio di trasporto degenti presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. La decisione è stata fondata sulla violazione dell'art. 17 d.lgs. 36/2023 e della lex specialis: Croce Bianca aveva presentato due offerte tecniche sostanzialmente differenti, violando il principio secondo cui ogni concorrente può presentare una sola offerta. Gli atti sono stati annullati nella parte relativa all'aggiudicazione e la stazione appaltante dovrà rinnovare la valutazione per gli altri operatori economici. È stato invece respinto il ricorso incidentale della Croce Bianca volto all’esclusione del secondo classificato.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la validità delle offerte presentate in una procedura aperta di affidamento del servizio pubblico di trasporto degenti. Il punto centrale è la presenza di due versioni dell’offerta tecnica da parte dell’aggiudicataria, Croce Bianca: non solo formalmente distinte, ma anche con contenuti sostanzialmente diversi (numero e caratteristiche dei mezzi, articolazione del servizio, mezzi migliorativi). Secondo l’art. 17 d.lgs. 36/2023 e il Disciplinare, ciò determina l’obbligo di esclusione per presentazione di offerte plurime o difformi. La prassi della stazione appaltante di considerare solo la versione ‘in chiaro’ non esime da responsabilità, poiché l’errore nella predisposizione documentale è imputabile al concorrente stesso (principio di autoresponsabilità). In merito all’offerta economica, il TAR ha riscontrato la coesistenza di due importi diversi e ha censurato il comportamento poco trasparente della stazione appaltante nel richiedere, ex post, un nuovo schema di offerta allineato agli importi indicati sulla piattaforma. Tuttavia, la ragione determinante dell’accoglimento è la violazione del principio di unicità dell’offerta. Le altre censure (sui punteggi, sulle dotazioni tecniche, sui requisiti dei mezzi) sono divenute assorbite perché la violazione sulla duplicazione dell’offerta comporta comunque l’esclusione dell’aggiudicataria. Il ricorso incidentale di Croce Bianca contro la legittimità della posizione della seconda classificata (SEA) è stato respinto poiché non risulta provato un illecito professionale grave o dichiarazioni false ai sensi degli artt. 95 e 98 del Codice. Viene quindi ordinato il rinnovo della valutazione delle offerte per i restanti concorrenti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Evocato in relazione ai principi generali applicabili alle procedure di gara, la sentenza sottolinea il ruolo della trasparenza e concorrenza per il corretto perseguimento del risultato, principi disattesi dalla gestione documentale sia da parte della stazione appaltante che dell’aggiudicataria.

Articolo 2

Richiamato per evidenziare la necessità di un rapporto di fiducia tra amministrazione e operatori, con la conseguenza che la violazione delle regole (duplicazione di offerte e discordanza nei dati) mina la fiducia e il regolare svolgimento delle procedure.

Articolo 4

Fornisce il criterio ermeneutico per l’interpretazione del Codice; è citato per affermare che le norme (come l’art. 17) vanno interpretate alla luce dei principi generali di trasparenza, unicità dell’offerta e correttezza.

Articolo 5

Applicato per stigmatizzare il comportamento della stazione appaltante, che, violando la chiarezza delle regole di gara e le tempistiche, ha posto in discussione il principio di buona fede e tutela dell’affidamento dei partecipanti.

Articolo 10

Richiamato per confermare il carattere tassativo delle cause di esclusione, tra cui la presentazione di più offerte (disciplinata anche dalle regole di gara interne) che, come nel caso di specie, integra motivo di esclusione.

Articolo 17

Costituisce la norma cardine della decisione: stabilisce che ogni concorrente può presentare una sola offerta. La presentazione di due offerte tecniche difformi da parte di Croce Bianca ha determinato la sua esclusione dalla procedura e l’annullamento dell’aggiudicazione.

Articolo 70

Rilevante per il quadro procedurale (procedura aperta), viene richiamato anche per la definizione di offerta inammissibile, che si verifica quando sono presentate più offerte dal medesimo concorrente.

Articolo 71

Cita la cornice procedurale della gara: evidenzia che la modalità era 'procedura aperta', il che consente la massima partecipazione ma nell’obbligo di regole rigide sull’unicità e regolarità dell’offerta.

Articolo 91

Regola la presentazione delle offerte digitali e dei documenti a corredo; la sentenza evidenzia che la mancata conformità e l’invio di offerte tecniche plurime integra causa di esclusione, in linea con l’articolo.

Articolo 98

Analizzato nel ricorso incidentale, per valutare se la seconda classificata avesse commesso un grave illecito professionale (quale presentazione di informazioni false). Il TAR, tuttavia, ha escluso la sussistenza di dichiarazioni false idonee all’esclusione secondo i requisiti dell’articolo.

Articolo 101

Richiamato nel contesto di eventuale soccorso istruttorio: la sentenza chiarisce però che la duplicazione dell’offerta tecnica è insanabile attraverso tale strumento, essendo una violazione sostanziale e non formale.

Articolo 107

Stabilisce i principi generali di selezione: la violazione del principio di unicità e regolarità dell’offerta integra causa di esclusione e mette in discussione la correttezza della selezione degli operatori.

Articolo 108

Rilevante poiché la gara era impostata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma il TAR sottolinea che la comparazione tra offerte è valida solo se esse sono regolari, uniche e conformi alla disciplina di gara.

Articoli di riferimento