21/10/2025
Art. 5Art. 10Art. 41Art. 87Art. 110

Prevalenza della lex specialis nella formulazione dell’offerta economica e illegittimità dell’esclusione da gara per difformità della modulistica digitale

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di Legnotek S.p.A., annullando l’esclusione dalla gara per i lavori sull’Area ex Giardinieri - Palatino e la successiva aggiudicazione a Sistem Costruzioni S.r.l. Il tribunale ha riscontrato che il modello di offerta economica generato dalla piattaforma digitale era in contrasto con le chiare previsioni del disciplinare di gara (lex specialis), che richiedevano un’indicazione distinta del prezzo ribassato rispetto all’importo soggetto a ribasso e dei costi della manodopera. Avendo Legnotek seguito pedissequamente tali istruzioni, il TAR ha escluso la configurabilità di errore imputabile all’operatore economico, ribadendo la prevalenza della lex specialis sulle istruzioni piattaformatiche. Ha inoltre affermato che la stazione appaltante avrebbe potuto legittimamente interpretare (o chiedere chiarimenti su) l’offerta in base ai principi di affidamento e risultato, rilevando anche la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che, in caso di conflitto tra la modulistica digitale e le previsioni del disciplinare di gara, queste ultime (la cosiddetta lex specialis) prevalgono, vincolando sia gli operatori economici che la stazione appaltante. Il TAR ha riconosciuto che la Legnotek aveva correttamente compilato l’offerta secondo le istruzioni della lex specialis, pur se difformi da quanto indicato dalla piattaforma. Inoltre, il Tribunale ha applicato il principio di tassatività delle cause di esclusione, ritenendo illegittima l’esclusione per una causa non espressamente prevista dal codice o dal disciplinare. Sul piano dei chiarimenti o soccorso procedimentale, ha ricordato che la stazione appaltante può e deve ricostruire la reale volontà del concorrente ove questa sia ragionevolmente evincibile dai documenti prodotti, nel rispetto dei principi di buona fede, affidamento e risultato. L’esclusione di Legnotek è stata quindi ritenuta priva di fondamento, così come l’aggiudicazione a Sistem Costruzioni. Non essendoci prova della stipula del contratto nel frattempo, il risarcimento danni non è stato riconosciuto.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 5

La sentenza fa leva sul principio di buona fede e tutela dell’affidamento, ritenendo che l’operatore economico abbia ragionevolmente confidato che la gara sarebbe stata gestita conformemente a quanto stabilito dalla lex specialis, la quale ha carattere vincolante anche per la stazione appaltante. Il TAR sottolinea che l’autovincolo amministrativo e la tutela dell’affidamento sono confermati anche dall’art. 5 del Codice, che impone la tutela dell’affidamento sulla correttezza dell’azione amministrativa.

Articolo 10

Viene richiamato il principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione previsto dall’art. 10. La sentenza evidenzia che l’esclusione può fondarsi solo su cause espressamente previste dal Codice o dal disciplinare, e nel caso concreto la condotta di Legnotek (indicazione dell’importo ribassato e costi manodopera distinti) non violava alcuna prescrizione sanzionata con esclusione.

Articolo 41

L’articolo è utilizzato per specificare che i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 41, comma 14, devono essere indicati separatamente e non sono soggetti a ribasso, salvo dimostrazione di una più efficiente organizzazione aziendale. La sentenza chiarisce che il disciplinare si era attenuto a tale previsione e che la questione della ribassabilità dei costi della manodopera non era centrale nella controversia.

Articolo 87

Riguarda la disciplina del disciplinare di gara, che contiene le regole procedurali che devono guidare sia la stazione appaltante sia i concorrenti. Il TAR ribadisce che tali regole, se chiare, sono vincolanti per tutti e prevalgono sulla modulistica digitale (espressione concreta dell’autovincolo).

Articolo 110

È stato applicato nella fase di richiesta di giustificativi all’operatore economico dalla stazione appaltante, a seguito del sospetto di offerta anomala. Nel caso di specie, la sentenza rileva che la verifica di congruità è stata sollecitata da una interpretazione errata dei dati offerti, e che Legnotek aveva fornito chiarimenti coerenti con quanto richiesto.

Articoli di riferimento