21/11/2025

Legittimità dell’aggiudicazione del Lotto 2 dei servizi integrati di lava-noleggio per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Respinti i ricorsi e confermata la validità delle valutazioni della Commissione di gara

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti presentati da Servizi Sanitari Integrati S.r.l. contro l’aggiudicazione del Lotto 2 della gara regionale dei servizi integrati di lava-noleggio a favore del RTI Servizi Ospedalieri S.p.A./Gruppo Industriale Di Giacomo S.r.l. Sono state rigettate tutte le censure sulla composizione e operato della commissione di gara, sulla valutazione delle offerte e sull’uso del soccorso istruttorio. È stato inoltre dichiarato improcedibile il ricorso incidentale presentato dal RTI Servizi Ospedalieri contro la presenza in graduatoria di Servizi Sanitari Integrati, in quanto la controinteressata aveva già ottenuto il bene della vita con la conferma dell’aggiudicazione.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si basa sulla verifica della correttezza procedurale e della legittimità delle valutazioni operate dalla commissione di gara. Il collegio ha ritenuto che la Commissione abbia rispettato la regola del 'collegio perfetto' durante le fasi valutative, distinguendo tra le attività preparatorie e quelle decisorie, e che le attribuzioni dei punteggi rientrano nella discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità o errore macroscopico, qui non riscontrati. Inoltre, il TAR ha chiarito che gli interventi di soccorso istruttorio attivati dalla commissione sono stati rispettosi delle regole di gara e non hanno comportato modifiche sostanziali alle offerte. Nessuna delle doglianze – nemmeno quelle relative ai limiti di lunghezza della relazione tecnica o alla valutazione di criteri specifici – è stata ritenuta fondata. Il ricorso incidentale presentato dall’aggiudicatario, che chiedeva l’esclusione dell’ulteriore concorrente SSI, è stato dichiarato improcedibile perché, a seguito della conferma della legittimità dell’aggiudicazione, l'interessato non aveva più un interesse concreto all’azione.