21/11/2025

Gara per servizi di lavanoleggio Regione Lazio: legittimità dell’aggiudicazione e limiti al soccorso istruttorio – Respinti i ricorsi principali e incidentali

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da Servizi Sanitari Integrati S.r.l. contro l’aggiudicazione del Lotto 4 della gara per servizi integrati di lavanoleggio a Pacifico S.r.l. La ricorrente contestava la composizione della commissione, i punteggi attribuiti e le modalità di attivazione del soccorso istruttorio per sanare presunte carenze documentali nelle offerte avversarie. Il Tribunale ha rilevato che la commissione ha agito correttamente, sia nella fase valutativa sia nell’applicazione del soccorso istruttorio per mere integrazioni probatorie, non incidendo sul contenuto sostanziale delle offerte. Anche i motivi aggiunti relativi a presunte violazioni formali (limiti dimensionali della relazione tecnica, tempi di percorrenza, attribuzione punteggi) sono stati respinti. I ricorsi incidentali sono risultati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR Lazio ha esaminato le censure principali e i motivi aggiunti sollevati da Servizi Sanitari Integrati contro la procedura di aggiudicazione del servizio di lavanoleggio, riscontrando la correttezza dell’operato della commissione giudicatrice sotto diversi profili. In particolare, ha chiarito che la piena collegialità (collegio perfetto) è necessaria solo per le attività propriamente valutative e che il soccorso istruttorio può essere attivato esclusivamente per chiarimenti o per integrare documenti di mera comprova, purché non modifichino la sostanza dell’offerta tecnica. Il Tribunale ha ricordato anche l’ampio margine di discrezionalità riconosciuto alle commissioni nell’attribuzione dei punteggi, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o travisamento. Le contestazioni sulla lunghezza dell’offerta tecnica e sulle modalità di valutazione di alcuni criteri sono state considerate infondate e non tali da incidere sulla regolarità della procedura. I ricorsi incidentali depositati da altri concorrenti, essendo condizionati all’eventuale accoglimento del ricorso principale, sono diventati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. La sentenza riafferma i principi di tassatività delle cause di esclusione, par condicio e corretto utilizzo del soccorso istruttorio, nonché la non sindacabilità del merito tecnico valutativo se non per evidenti illegittimità.