Legittimità dell'aggiudicazione nella gara per servizi di lava-noleggio: il TAR Lazio conferma la correttezza delle operazioni di gara e respinge i ricorsi
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto sia il ricorso principale proposto da Servizi Sanitari Integrati S.r.l. contro l'aggiudicazione del Lotto 6 a SO.GE.SI. S.p.A., sia i motivi aggiunti presentati dalla stessa, ritenendo infondate tutte le censure sulle operazioni di gara, sull’attribuzione dei punteggi e sull’impiego del soccorso istruttorio. Contestualmente, il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto da SO.GE.SI. S.p.A. per carenza di interesse, avendo quest’ultima già conseguito l’aggiudicazione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza esamina i vari motivi di doglianza avanzati da Servizi Sanitari Integrati S.r.l., che lamentava presunte irregolarità nella valutazione delle offerte tecniche, nell'applicazione del soccorso istruttorio e nella conformità formale delle offerte concorrenti alle regole di gara. Il TAR ha escluso che vi fossero vizi procedimentali rilevanti, chiarendo che la Commissione ha operato in regime di collegialità solo dove necessario e che la valutazione delle offerte, essendo discrezionale e tecnica, può essere sindacata dal giudice amministrativo solo per errori manifesti o irrazionalità, non ravvisati nel caso di specie. In merito al soccorso istruttorio, il Tribunale ha ribadito che le richieste di integrazione documentale erano volte a comprovare dichiarazioni già rese in offerta tecnica (e non a modificarle), in linea con la giurisprudenza e con il disciplinare di gara. Il limite di 50 pagine per la relazione tecnica non era previsto a pena di esclusione e, comunque, è risultato rispettato. Anche il ricorso incidentale di SO.GE.SI. S.p.A., volto a contestare l’ammissione dell’altro concorrente, è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo ormai definitiva l’aggiudicazione. La sentenza conferma la centralità dei principi di correttezza e proporzionalità nelle gare pubbliche e la limitata sindacabilità delle scelte discrezionali delle commissioni di gara.



