21/11/2025

Legittimità dell’aggiudicazione del Lotto 2 nella gara per servizi di lava-noleggio a basso impatto ambientale: la prevalenza dell’interpretazione sostanziale dei requisiti e dei criteri CAM

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto da So.Ge.Si. S.p.A. contro l’aggiudicazione del Lotto 2 della gara per servizi integrati di lava-noleggio a basso impatto ambientale in favore del RTI Servizi Ospedalieri S.p.A. – Gruppo Industriale Di Giacomo S.r.l. Il Tribunale ha ritenuto non fondate le contestazioni relative all’assegnazione del punteggio massimo sul criterio ‘Made Green in Italy’, osservando che è sufficiente la certificazione dell’organismo indipendente (Bureau Veritas) anche se la pubblicazione del logo ministeriale sul sito aziendale è avvenuta dopo la presentazione dell’offerta. Altre censure (sul mancato riassorbimento del personale, logistica, congruità dei costi, modalità redazionali delle offerte, tempistiche per la campionatura) sono state respinte in quanto la Commissione ha agito correttamente secondo la lex specialis. I ricorsi incidentali della controinteressata risultano improcedibili. Spese compensate.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR Lazio ha confermato la legittimità dell’aggiudicazione del Lotto 2 in favore del RTI Servizi Ospedalieri, adottando un approccio interpretativo sostanziale dei criteri previsti dal bando, in particolare riguardo alla dimostrazione del possesso del marchio “Made Green in Italy” (MGI). Secondo il Tribunale, la finalità dei CAM e della lex specialis di gara è premiare le imprese che siano effettivamente in grado di garantire l’efficienza ambientale certificata e già verificata da enti terzi, anche se la pubblicità del marchio sul sito del Ministero avviene successivamente. La Commissione ha quindi operato correttamente attribuendo il punteggio massimo anche in assenza del logo sul sito aziendale alla data di presentazione dell’offerta, basandosi sulle certificazioni di Bureau Veritas. Le altre doglianze di Sogesi (sul rispetto della clausola sociale, sulla congruità dei costi, sulla logistica e sulla forma dell’offerta tecnica) sono state ritenute infondate: la clausola sociale consente margini organizzativi all’aggiudicatario; la dichiarazione dei costi della manodopera era congrua e non richiedeva specifica separazione per il subappalto; le modalità di redazione e presentazione dell’offerta, così come la gestione documentale e dei tempi per la campionatura, sono state ritenute conformi al disciplinare. Considerato che l’aggiudicataria ha già ottenuto il provvedimento favorevole, i ricorsi incidentali sono dichiarati improcedibili per carenza di interesse. Viene così ribadita la centralità dell’interpretazione sostanzialistica e del principio del risultato nelle procedure di gara pubblica.