22/05/2026

Rigetto del ricorso contro il payback dispositivi medici e inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di giurisdizione

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Sintesi della Sentenza

La sentenza del TAR Lazio ha respinto il ricorso di una società fornitrice di dispositivi medici contro i provvedimenti statali e regionali che attuano il cosiddetto payback per il superamento del tetto di spesa sanitaria degli anni 2015-2018. Sono stati ritenuti infondati i motivi di incostituzionalità e gli altri rilievi sollevati dalla ricorrente in merito all’imposizione del ripiano e al meccanismo di calcolo applicato. I ricorsi per motivi aggiunti, indirizzati contro specifici atti regionali di quantificazione degli importi dovuti, sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, riconoscendo la competenza del giudice ordinario in materia.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR ha esaminato la legittimità degli atti amministrativi statali e regionali che hanno applicato il meccanismo del payback, previsto dall’articolo 9-ter del D.L. n. 78/2015, per ripianare lo sfondamento dei tetti di spesa per dispositivi medici. La società ricorrente aveva contestato la normativa e i conseguenti provvedimenti per presunta violazione di diversi principi costituzionali e sovranazionali (ragionevolezza, proporzionalità, affidamento, capacità contributiva, non discriminazione tra imprese, ecc.), ma il TAR ha ritenuto dette censure infondate, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024 che ha giudicato ragionevole e proporzionata tale disciplina e conforme ai principi della riserva di legge e del rispetto dell’affidamento. Il Tribunale ha inoltre evidenziato che la disciplina era conosciuta e prevedibile dagli operatori fin dal 2015 e che il criterio di calcolo, anche al lordo dell’IVA, non viola la neutralità dell’imposta. L’attività delle Regioni, limitata all’adozione di atti meramente ricognitivi e vincolati, non implica esercizio di potere autoritativo, generando un rapporto di natura paritetica regolato dal diritto comune tra le amministrazioni e le imprese. Da ciò deriva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per i provvedimenti regionali/contestazioni patrimoniali, spettando la competenza al giudice ordinario. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni trattate.