Sentenza TAR Lazio su payback dispositivi medici 2015-2018: infondatezza delle censure su illegittimità e rinvio al giudice ordinario per le contestazioni sui provvedimenti regionali
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto da una società fornitrice di dispositivi medici contro i provvedimenti statali (ministeriali) che prevedono il meccanismo del payback per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018. Il ricorso lamentava la lesione dell'affidamento e l'illegittimità costituzionale del sistema, sostenendo che il payback avrebbe inciso retroattivamente e indebitamente sui contratti già aggiudicati tramite gara pubblica. Il TAR ha ritenuto che il meccanismo fosse noto e prevedibile già dal 2015 e che la disciplina rispetti le garanzie costituzionali e sovranazionali. I ricorsi aggiuntivi contro gli atti regionali di ripartizione delle quote di payback sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, rinviando le controversie al giudice ordinario. Le spese sono compensate.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR, dopo ampia ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, si fonda sull'infondatezza delle censure mosse contro la normativa e i provvedimenti statali che hanno introdotto e disciplinato il payback per dispositivi medici. In particolare, il TAR ha rilevato come il quadro normativo (DL 78/2015 e successive modifiche) prevedesse già dal 2015 un meccanismo di tetto di spesa e obbligo di ripiano solidale tra regioni e fornitori, noto agli operatori del settore. Le motivazioni giuridiche della sentenza si risolvono nel fatto che: (a) non vi è violazione dei principi di buona fede, legittimo affidamento e certezza dei rapporti contrattuali, poiché tale rischio era conoscibile e parte delle regole del mercato pubblico; (b) la normativa nazionale ha rispettato la riserva di legge, la ragionevolezza e proporzionalità dell’onere imposto, come affermato anche dalla Corte costituzionale (sent. 140/2024): il contributo di payback è stato qualificato come contributo di solidarietà reso necessario dalla gestione della spesa pubblica sanitaria; (c) non vi è violazione del diritto di proprietà, né dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, né del principio di neutralità IVA alla luce della possibilità di detrazione dell’imposta sul versato. Per gli atti regionali applicativi, il TAR ha dichiarato la propria incompetenza funzionale a decidere, ritenendo che tali atti siano meramente attuativi e vincolati, incidendo su diritti soggettivi e non su interessi legittimi: la cognizione va dunque rimessa al giudice ordinario. Il TAR, infine, compensa le spese in considerazione della complessità delle questioni coinvolte.



