Gara per la fornitura di stivali all’Arma dei Carabinieri: legittima esclusione per mancata produzione di prove chimiche sul pellame forato
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto da Calzaturificio Play Sport S.r.l. contro la sua esclusione dalla gara indetta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri relativa alla fornitura di stivali per motociclisti. L’esclusione è stata confermata perché la società non ha prodotto la prova chimica 'pH e indice differenziale' (pH e ΔpH) sul pellame forato, come invece espressamente richiesto dalla lex specialis. Secondo il TAR, la ricorrente non poteva unilateralmente decidere di omettere questa prova ritenendola superflua, poiché la disciplina di gara vincola tutti i concorrenti in modo uniforme. Non era sanabile tramite soccorso istruttorio la carenza in questione, trattandosi di elemento essenziale dell’offerta tecnica. Di conseguenza, il provvedimento di esclusione è stato ritenuto legittimo.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce e conferma il principio per cui la lex specialis di gara (i documenti che regolano la specifica procedura) costituisce un vincolo inderogabile per tutti i concorrenti. Nel caso concreto, la stazione appaltante aveva previsto l’obbligo di eseguire e documentare una serie di prove distinte sia sul pellame forato che su quello non forato, tra cui la determinazione del pH, come elementi essenziali dell’offerta tecnica. La società ricorrente aveva invece prodotto il rapporto chimico soltanto per il pellame non forato, sostenendo che la foratura non modificasse le proprietà chimiche e quindi fosse inutile ripetere la prova per il pellame forato. Il TAR ha ritenuto infondata tale giustificazione: la scelta di quali prescrizioni rispettare non può essere rimessa alla valutazione del singolo concorrente, pena la violazione del principio della par condicio e della trasparenza. L’esistenza di risultati diversi tra materiali forato e non forato in altre analisi, anche all’interno dei report della ricorrente, ha confermato che la distinzione voluta dalla stazione appaltante non era manifestamente illogica. Il TAR ha inoltre escluso che la certificazione CE possa surrogare la specifica produzione di prove richieste dalla disciplina di gara su singoli componenti. Infine, richiamando l’art. 101 del Codice, il TAR ha negato la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, evidenziando che la carenza riguardava un elemento sostanziale dell’offerta, non sanabile ex post.
Collegamenti al Codice Appalti
La ricorrente invocava l’art. 1, principio del risultato, per sostenere che la propria offerta era conforme nella sostanza e che l’esclusione fosse un eccesso di formalismo. Il TAR ha precisato che il principio del risultato non giustifica la violazione di prescrizioni chiare e uniformi della lex specialis, la cui osservanza garantisce la par condicio e l’effettività della concorrenza, elementi a loro volta funzionali al risultato migliore dell’appalto.
L’articolo disciplina il soccorso istruttorio. La ricorrente sosteneva che la mancata duplicazione della prova chimica costituisse una carenza meramente formale sanabile con soccorso istruttorio. Il TAR ha escluso questa possibilità, ricordando che la norma esclude l’integrazione postuma di elementi sostanziali dell’offerta tecnica ed economica; ammette solo chiarimenti su quanto già presentato, non la produzione di nuova documentazione essenziale. Pertanto la mancata prova sul pellame forato non poteva essere sanata ex post.
L’articolo enuncia i principi generali di selezione negli appalti, tra cui la verifica di conformità dell’offerta rispetto alle prescrizioni della lex specialis. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui la stazione appaltante può escludere le offerte che non rispettino le prescrizioni tecniche fissate in modo trasparente e oggettivo, come nel caso in esame. La verifica rigorosa delle conformità assicura infatti la legalità, trasparenza e parità di trattamento tra i concorrenti.



