Legittimità dell'aggiudicazione della gara d'appalto ASL Roma 2 – Lotto 4: rigetto del ricorso per difetto di vizi sostanziali e limiti al sindacato sulle valutazioni tecniche
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La sentenza del TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla cooperativa Aelle Il Punto, seconda classificata nella gara d'appalto indetta da ASL Roma 2 per il servizio di sostegno alla persona (Lotto 4), cui era risultata aggiudicataria il RTI Manser/Collegamenti. La ricorrente lamentava l'omessa esclusione della controinteressata per mancata presentazione di un documento a pena di esclusione e contestava il punteggio attribuito dalla commissione sui criteri tecnici. Il TAR ha stabilito che la mancanza contestata era di natura formale, non sostanziale, e che la valutazione tecnica rientra nella discrezionalità della commissione di gara, salvo manifesta illogicità che non sussiste nel caso esaminato.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo che la pretesa esclusione del RTI Manser/Collegamenti fosse infondata, in quanto la documentazione richiesta (allegato 3.1 'Dettaglio Offerta Economica') era sostanzialmente assolta da altri documenti presentati e comunque facilmente ricavabile dai dati disponibili. Inoltre, il disciplinare di gara era poco chiaro sul punto, rendendo eccessivamente formalistica la richiesta di esclusione. Il Tribunale, inoltre, ha ribadito il principio secondo cui le valutazioni della commissione di gara sui criteri tecnici sono atti ampiamente discrezionali e sindacabili solo in caso di evidente illogicità o abnormità, che non si sono verificate nella vicenda. Le doglianze in ordine alla ripartizione dei punteggi sono state quindi ritenute inammissibili e comunque infondate, poiché la motivazione della commissione era congrua e non manifestamente irragionevole. Pertanto, il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
Richiamato in relazione ai principi di buona fede e affidamento, invocati dalla ricorrente per censurare la correttezza della valutazione operata dalla commissione e della stazione appaltante. Il TAR ha tuttavia valutato che non vi è stata violazione di questi principi, poiché l'errore contestato era meramente formale e non ha inciso sui contenuti sostanziali dell'offerta.
Rappresenta la base normativa della procedura aperta con cui è stata indetta la gara in oggetto, ma non è stato oggetto di specifica contestazione nel ricorso. Il riferimento serve a inquadrare il procedimento come conforme alla disciplina generale degli appalti pubblici.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che la controinteressata avrebbe tenuto un comportamento non conforme alla lealtà professionale (illecito professionale grave), omettendo la documentazione richiesta. Il TAR ha escluso che la condotta contestata integrasse un vero illecito, trattandosi di una mera irregolarità formale, non idonea a ledere il principio di affidabilità professionale necessario ai sensi dell'articolo 98.
Centrale nella valutazione dei motivi di ricorso: è stato richiamato per ribadire che la commissione giudicatrice deve valutare la conformità delle offerte ai requisiti di legge e di gara secondo principi di trasparenza e imparzialità, ma la sua discrezionalità tecnica nelle attribuzioni dei punteggi sulle offerte tecniche non può essere sindacata dal giudice amministrativo se non nei casi di manifesta irrazionalità, non evidenziati nel caso concreto.
Rilevante ai fini del ricorso in quanto stabilisce i criteri di aggiudicazione nelle procedure di evidenza pubblica. Il TAR ha concluso che la commissione ha applicato correttamente i criteri previsti dal bando per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non essendo riscontrabili violazioni o errori manifesti nell'attribuzione dei punteggi.



