22/09/2025
Art. 11Art. 41Art. 71Art. 108Art. 110

Esclusione dalla gara per inadeguata indicazione dei costi della manodopera e divieto di imputazione nelle spese generali

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha annullato l'aggiudicazione della gara per la fornitura di sistemi infusionali a favore di Nicogen S.r.l. perché l'offerta economica presentata non indicava correttamente i costi della manodopera richiesti dal disciplinare di gara. In particolare, parte dei costi della manodopera sono stati inseriti nelle spese generali, anziché essere distintamente specificati, e soltanto successivamente giustificati in fase di verifica di anomalia. La Corte ha ritenuto tale comportamento una modifica sostanziale dell'offerta, inammissibile ai sensi del Codice degli Appalti, e ha stabilito che l'allocazione dei costi della manodopera all'interno delle spese generali non è conforme alla normativa. Di conseguenza, il ricorso principale è stato accolto, mentre il ricorso incidentale di Nicogen – volto a sostenere la legittimità del ribasso della manodopera e l’indicazione di un diverso CCNL – è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si basa su un’applicazione rigorosa della normativa in materia di indicazione e trattamento dei costi della manodopera negli appalti pubblici. Il TAR conferma la centralità della separata indicazione dei costi della manodopera nelle offerte economiche, in funzione della tutela dei diritti dei lavoratori e della trasparenza delle offerte. Inserire tali costi nelle spese generali è ritenuto vietato, salvo ipotesi marginali e comunque non quando la quasi totalità dei costi viene così occultata. Inoltre, la correzione postuma, operata da Nicogen in sede di giustificazioni per la verifica di anomalia, è stata qualificata come modifica sostanziale dell’offerta, vietata dal Codice degli Appalti e dalla giurisprudenza costante. L'amministrazione avrebbe dovuto escludere l'offerta che non riportava chiaramente e separatamente i costi della manodopera. Questa interpretazione è coerente con l'obiettivo di consentire alla stazione appaltante un controllo effettivo sul rispetto dei minimi salariali e dei contratti collettivi nazionali. Non rileva, ai fini della legittimità dell’offerta, la circostanza che il costo “vero” della manodopera sia stato successivamente chiarito o che il divieto di ribasso sia assoluto o meno, in quanto l’offerta era comunque incoerente rispetto al dettato della legge di gara e della normativa di riferimento.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 11

L'articolo 11 viene richiamato per il suo principio di tutela dei lavoratori tramite l'obbligo di applicazione dei CCNL più rappresentativi e per la verifica della conformità delle offerte ai minimi salariali e alle condizioni previste dal contratto collettivo. Nella sentenza si sottolinea che la corretta indicazione e la copertura dei costi della manodopera sono imprescindibili per la tutela dei diritti dei lavoratori, così come richiesto da questo articolo.

Articolo 41

L'articolo 41 è stato invocato in merito ai contenuti obbligatori della progettazione e della documentazione di gara, in particolare relativamente alla determinazione e separata indicazione dei costi della manodopera. Il TAR evidenzia che l’obbligo di trasparenza e scorporo di tali costi, oltre a essere previsto dalla lex specialis, trova fondamento nella disciplina generale dei livelli progettuali e della chiarezza sui costi.

Articolo 71

L'articolo 71 del Codice stabilisce il tipo di procedura seguita (aperta) per la gara oggetto di giudizio. La sua menzione nella sentenza serve a contestualizzare il quadro normativo e a richiamare le regole formali che disciplinano la possibilità per tutti gli operatori economici di partecipare alla gara, ma non è centrale nella motivazione della decisione.

Articolo 108

L’articolo 108 è rilevante perché definisce i criteri di aggiudicazione e ribadisce l’obbligo di separata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza nell’offerta economica. Il TAR richiama questo articolo per sostenere la necessità di trasparenza e specificazione dei costi, ribadendo che la mancata distinta indicazione è causa di esclusione, come previsto dal comma 9.

Articolo 110

L’articolo 110 disciplina il procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte. La sentenza lo richiama per stabilire che il procedimento di giustificazione dell’offerta anomala non può essere utilizzato per modificare gli elementi essenziali dell’offerta stessa, come la quantificazione e allocazione dei costi della manodopera, e che se tali elementi non risultano chiaramente indicati fin dalla presentazione, l’offerta deve essere esclusa.

Articoli di riferimento