22/09/2025
Art. 11Art. 41Art. 108Art. 110

Rigetto del ricorso contro l’aggiudicazione per l’affidamento del servizio educativo pedagogico dell’asilo nido del Ministero della Salute: legittimità della verifica dell’anomalia dell’offerta

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla Cooperativa Sociale Gialla contro la conferma dell’aggiudicazione dell’appalto per il servizio educativo, di ristorazione e pulizia dell’asilo nido del Ministero della Salute a favore della Cooperativa Sociale Leonardo. Il tribunale ha ritenuto che la stazione appaltante abbia correttamente condotto la verifica di anomalia sull’offerta di Leonardo, anche a seguito dei rilievi della precedente sentenza, accertando la sostenibilità economica e il rispetto dei parametri di legge e di gara. I rilievi della ricorrente su singole voci di costo sono stati giudicati infondati o inammissibili; la composizione dell’offerta, infatti, è risultata conforme ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla documentazione di gara.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda sui principi di diritto che governano la verifica di anomalia nelle gare pubbliche. In particolare, la valutazione sull’attendibilità di un’offerta è un giudizio complessivo di competenza tecnica dell’Amministrazione, sindacabile in via giurisdizionale solo in caso di evidenti illogicità o errori macroscopici. Nel caso concreto, la stazione appaltante - in esecuzione di una precedente sentenza che imponeva un riesame per effetto di sopravvenuti aumenti contrattuali previsti dal nuovo CCNL - ha richiesto chiarimenti e giustificativi alla Leonardo, che ha fornito spiegazioni e tabelle idonee a dimostrare la sostenibilità dell’offerta anche con i nuovi costi del lavoro. Il TAR ha escluso che vi sia stata una modifica sostanziale dell’offerta (che sarebbe vietata), rilevando invece una diversa allocazione interna dei costi, consentita entro i limiti del rispetto delle condizioni economiche originarie. Le contestazioni della ricorrente sulle singole voci (come il rispetto dei livelli contrattuali, dei minimi salariali e delle coperture previdenziali) sono state superate in virtù della presenza di un margine operativo che assorbe anche eventuali maggiori oneri. Rileva infine il Tribunale che le ulteriori contestazioni della ricorrente attengono alla fase esecutiva del contratto e sono quindi inammissibili in questa sede. In conclusione, non è emersa alcuna violazione dei principi di diritto applicabili, e l’aggiudicazione viene confermata come legittima.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 11

L’articolo è stato richiamato per il principio dell’applicazione del CCNL di settore e per la tutela dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici. La ricorrente sosteneva che l’offerta di Leonardo avesse violato i minimi tabellari del CCNL e altre tutele salariali; tuttavia la sentenza ha verificato che la stazione appaltante ha tenuto conto degli aumenti contrattuali e delle tutele, assicurando che l’offerta fosse conforme ai requisiti previsti e che il margine operativo coprisse tutti gli oneri obbligatori.

Articolo 41

È stato citato a fondamento dei requisiti di conformità progettuale e di corrispondenza dell’offerta ai bisogni del servizio e della collettività. Nel caso concreto, la sentenza ha verificato che la composizione dell’organico, il numero degli operatori e delle ore offerti da Leonardo rispettavano quanto richiesto dal capitolato tecnico e dalla normativa vigente (anche regionale).

Articolo 108

Invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il rispetto del costo della manodopera, il Tribunale ha chiarito che la procedura di aggiudicazione si è svolta nel rispetto delle regole di gara, che non prevedevano la specifica indicazione di numero e tipo di operatori, e che la stazione appaltante ha correttamente verificato la sostenibilità complessiva dell’offerta secondo i principi dell’articolo.

Articolo 110

L'articolo disciplina la verifica delle offerte anormalmente basse, che nel caso di specie è stata svolta, a seguito di un precedente annullamento, in modo approfondito tramite richiesta di chiarimenti a Leonardo. La sentenza conferma che il subprocedimento di verifica ha valutato la congruità, serietà e sostenibilità economica dell’offerta e che la riallocazione di alcune voci di costo è stata ammessa, restando fermo il valore complessivo dell’offerta economica. Non sono stati ravvisati motivi di esclusione ai sensi dell’articolo.

Articoli di riferimento