22/09/2025
Art. 79

Legittimità dell’esclusione da gara d’appalto per mancato rispetto delle specifiche tecniche sul numero di armadi richiesti

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da Nuova Farmec S.r.l. contro l’esclusione dalla gara indetta dall’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e contro l’aggiudicazione in favore di Cantel Medical Italy S.r.l. La ricorrente era stata esclusa per aver offerto sette armadi di stoccaggio anziché gli otto previsti dal capitolato tecnico. Il TAR ha confermato la correttezza dell’operato della stazione appaltante, rilevando la chiarezza della prescrizione tecnica e la necessità di rispettare sia il numero sia la collocazione richiesta degli armadi. Il giudice ha ritenuto infondate le doglianze della ricorrente anche in merito all’offerta dell’aggiudicataria. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sul principio di vincolatività delle specifiche tecniche incluse nella documentazione di gara. Il TAR ha stabilito che la clausola del capitolato tecnico richiedeva in modo esplicito otto armadi di stoccaggio da allocare in precisi reparti, non potendo tali specifiche essere derogate con proposte ritenute 'equivalenti' dal concorrente ma non conformi nel numero e nella destinazione d’uso. L’esclusione di Nuova Farmec S.r.l. è stata quindi ritenuta legittima in quanto l’offerta non rispettava una prescrizione tecnica essenziale. Il TAR ha inoltre escluso la fondatezza delle censure contro l’aggiudicazione alla controinteressata, rilevando che i chiarimenti sulla capienza e la compatibilità della soluzione offerta da Cantel Medical Italy S.r.l. erano privi di rilievo, avendo la società rispettato i requisiti minimi. La sentenza ribadisce l’impossibilità di disapplicare o reinterpretare in modo soggettivo le specifiche tecniche di gara.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 79

L’articolo 79, che disciplina la vincolatività delle specifiche tecniche negli appalti pubblici, è stato richiamato dalla ricorrente per sostenere la presunta equivalenza della soluzione proposta rispetto a quella richiesta dalla stazione appaltante. Tuttavia, il TAR ha chiarito che le specifiche tecniche previste dal capitolato (numero e distribuzione degli armadi) erano tassative e non suscettibili di interpretazioni estensive o equivalenti, confermando così la rigidità applicativa dell’articolo 79 al caso concreto.

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