22/09/2025
Art. 5Art. 71Art. 98Art. 107Art. 108

Rigetto del ricorso per presunta violazione della lex specialis nella gara ASL Roma 2 – Lotto 5

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso della cooperativa Nuove Risposte contro l’aggiudicazione del Lotto 5 da parte della ASL Roma 2 al RTI Manser/Collegamenti, relativo a un servizio di sostegno alla persona. La ricorrente lamentava l’assenza di un documento formale (Dettaglio Offerta Economica) che, a suo avviso, avrebbe dovuto determinare l’esclusione dell’aggiudicataria e contestava la valutazione dei punteggi tecnici attribuiti dalla commissione. Il Tribunale ha stabilito che la presunta mancanza era un inadempimento meramente formale, irrilevante ai fini sostanziali, poiché le informazioni essenziali erano comunque fornite. Inoltre, la contestazione dei punteggi tecnici è stata dichiarata inammissibile, trattandosi di valutazioni discrezionali non sindacabili dal giudice, salvo manifesta illogicità o abnormità, qui non riscontrate. Il ricorso, anche nei motivi aggiunti, è stato dichiarato infondato e la ricorrente condannata alle spese.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che l’esclusione da una procedura di gara può avvenire solo per mancanze sostanziali, non per carenze formali prive di impatto effettivo sull’offerta. Nel caso specifico, il documento contestato racchiudeva dati già forniti in altra documentazione presentata dall’aggiudicataria; pertanto, la mancata presentazione formale non integrava una causa di esclusione, anche alla luce della chiarezza non perfetta della lex specialis. Quanto all’attribuzione dei punteggi tecnici su criteri discrezionali, il TAR ha ribadito che il giudice amministrativo non può sostituirsi alla commissione di gara se non di fronte a palesi irrazionalità o eccessi, che non sono emersi. La sentenza rafforza il principio di tutela dell’effettiva concorrenza e della sostanza sulle forme, nonché il rispetto dei margini di autonomia tecnica delle commissioni di gara.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 5

È stato richiamato a fondamento dell’obbligo di lealtà e correttezza delle parti nella procedura di gara. La decisione valorizza la buona fede e la tutela dell’affidamento ragionevole sulle regole di gara e su come sono interpretate, ribadendo che un vizio formale, privo di reale incidenza, non può fondare un’esclusione automatica dell’offerta.

Articolo 71

Richiamato per confermare la corretta indizione e gestione di una procedura aperta, nella quale ogni operatore può partecipare e dove, in assenza di illegittimità sostanziali, l’aggiudicazione deve avvenire secondo i termini di legge e le regole di bando.

Articolo 98

Invocato dalla ricorrente per sostenere la presunta sussistenza di un grave illecito professionale (ascrivibile all’omissione del documento), ma il TAR ha escluso la ricorrenza degli estremi di gravità e l’idoneità dell’inadempimento a integrare una causa di esclusione secondo la disciplina e la giurisprudenza sull’illecito professionale.

Articolo 107

Citato per sostenere che la selezione e la valutazione delle offerte debba avvenire secondo criteri predeterminati e imparziali. Il TAR ha confermato che, in mancanza di irregolarità manifeste, la discrezionalità tecnica della commissione è insindacabile, in linea con i principi generali.

Articolo 108

Invocato in relazione alle modalità e ai criteri di aggiudicazione. Il TAR riconosce la correttezza del procedimento di valutazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, sottolineando che la ponderazione dei criteri rimane di competenza della commissione e non può essere rivista dal giudice se non per manifesta irragionevolezza, non riscontrata nel caso di specie.

Articoli di riferimento