22/09/2025
Art. 5Art. 71Art. 98Art. 107Art. 108

Gara d’appalto ASL Roma 2: legittima l’aggiudicazione al RTI Manser/Collegamenti nonostante irregolarità formali nell’offerta economica

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso della società seconda classificata che chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione in favore del RTI Manser/Collegamenti per presunta violazione della disciplina di gara, sostenendo la mancata presentazione del Dettaglio Offerta Economica e attribuzioni di punteggi errati nell’offerta tecnica. Il Tribunale ha ritenuto che la mancanza lamentata era meramente formale e non sostanziale, poiché i dati richiesti erano comunque desumibili dagli altri documenti presentati. Inoltre, le contestazioni sui punteggi, basandosi su valutazioni discrezionali della Commissione, non hanno evidenziato macroscopiche irrazionalità o violazioni di legge. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda anzitutto sulla distinzione tra irregolarità formali e sostanziali nelle procedure di gara: se l’inadempimento contestato riguarda un elemento già presente in altro documento e non crea incertezza sull’offerta, non sussistono i presupposti per l’esclusione automatica. In secondo luogo, il TAR ribadisce che la valutazione tecnica degli elementi dell’offerta spetta alle Commissioni di gara, salvo casi di manifesta illogicità o abnormità che qui non sono stati riscontrati. La disciplina di gara era peraltro poco chiara circa il documento richiesto, e in ogni caso il RTI aveva compilato il file richiesto sulla piattaforma della procedura. Viene dunque salvaguardato il principio di proporzionalità e ragionevolezza nell’applicazione delle clausole escludenti. Le doglianze fondate su meri dissensi rispetto alle valutazioni tecniche sono state dichiarate inammissibili/infondate. Pertanto, l’aggiudicazione è stata ritenuta legittima.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 5

Invocato dalla ricorrente nei motivi aggiunti, il principio di buona fede e tutela dell’affidamento è stato interpretato dal TAR nel senso che l’Amministrazione ha agito correttamente, avendo valutato in modo proporzionato e non formalistico una carenza meramente formale senza ledere l’affidamento degli altri concorrenti né dei principi di trasparenza e correttezza.

Articolo 71

L’aggiudicazione contestata è avvenuta all’esito di una procedura aperta ex art. 71. La sentenza conferma la correttezza formale della procedura, ritenendo che la fase di presentazione e valutazione delle offerte si sia svolta in conformità alle norme, anche in presenza di irregolarità formali prive di rilevanza sostanziale.

Articolo 98

Richiamato tra i motivi aggiunti dalla ricorrente, il TAR chiarisce che nella fattispecie non si è manifestato alcun illecito professionale grave idoneo a determinare l’esclusione dell’aggiudicatario, essendo la violazione contestata di natura esclusivamente formale e non rilevante sotto il profilo della gravità.

Articolo 107

Citato per la presunta mancata conformità dell’offerta agli atti di gara, l’articolo è stato applicato nel senso che la verifica della conformità si è svolta correttamente: l’omissione formale non comprometteva la trasparenza, parità di trattamento e conformità dell’offerta ai requisiti sostanziali posti dal bando.

Articolo 108

Invocato in relazione ai criteri di attribuzione del punteggio tecnico, il TAR ha escluso che le valutazioni della Commissione fossero manifestamente illogiche o errate. Il giudice conferma che la discrezionalità tecnica in sede di valutazione delle offerte è ampia e sindacabile solo per macroscopiche irrazionalità, qui non riscontrate.

Articoli di riferimento