22/10/2025

Risarcimento danni per illegittima esclusione in gara d’appalto: criteri di quantificazione del mancato utile e limiti al risarcimento

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha riconosciuto la responsabilità del Ministero della Cultura per l’illegittima aggiudicazione di un appalto di manutenzione giardini, accertata con sentenze precedenti. La società seconda classificata, Ambiente Lavori Infinite Soluzioni s.r.l., ha diritto al risarcimento per il solo lucro cessante (mancato utile), mentre sono stati esclusi il risarcimento per danno curriculare e per le spese sostenute per partecipare alla gara. La quantificazione del risarcimento dovrà avvenire secondo criteri equitativi stabiliti dal giudice, tra cui la deduzione di spese e una percentuale forfetaria per l’aliunde perceptum.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la richiesta risarcitoria della seconda classificata in una gara d’appalto in cui l’aggiudicazione è stata annullata per vizio dell’operato amministrativo. Il TAR riconosce il diritto al risarcimento, fondandolo sul principio che l’impresa danneggiata da una violazione delle regole di gara ha diritto a tutela effettiva, a prescindere dalla colpa dell’amministrazione (conformemente ai principi europei e nazionali). Tuttavia, limita il risarcimento alla sola voce di lucro cessante, cioè il mancato utile che la ricorrente avrebbe ottenuto dall’esecuzione del contratto, escludendo sia il danno curriculare (non provato in concreto) sia le spese di partecipazione (ritenute fisiologiche e ordinarie per la partecipazione alle gare). La determinazione dell’ammontare avverrà secondo criteri oggettivi: utile calcolato sul ribasso offerto (senza gli oneri di sicurezza), spese effettive da decurtare e ulteriore riduzione del 25% a titolo di utili alternativi (aliunde perceptum), con adeguamento per rivalutazione e interessi. Il giudice applica l’art. 34, comma 4, c.p.a., lasciando alla stazione appaltante la quantificazione concreta del danno secondo questi criteri. Spese di lite compensate per reciproca soccombenza.