Annullamento dell'aggiudicazione per carenze nell'offerta e violazioni procedurali nella gara per l'affidamento del servizio 1522 (TAR Lazio, 25 settembre 2025)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso dell’Associazione Differenza Donna APS contro l’aggiudicazione della gara per la gestione del servizio nazionale di assistenza 1522 a favore dell’ATI Centro Veneto Progetti Donna ODV e Rel.Azioni Positive SCS Onlus. Il Tribunale ha annullato l’aggiudicazione e gli atti connessi per irregolarità rilevanti: in particolare, l’offerta dell’ATI risultava generica e contraddittoria nella ripartizione delle prestazioni tra i membri, non conforme alle prescrizioni di gara e carente di elementi essenziali come la progettazione dell’hosting e della chat. Ulteriori violazioni hanno riguardato l’uso improprio della procedura d’urgenza e il ricorso al subappalto in contrasto con il bando. Il TAR ha condannato la stazione appaltante e l’ATI alle spese, ordinando la riedizione della procedura in conformità ai principi espressi.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza individua plurime violazioni della normativa e della lex specialis da parte dell’aggiudicataria e della stazione appaltante: (1) l’ATI vincitrice aveva fornito indicazioni vaghe e mutevoli sulla ripartizione delle prestazioni tra i propri membri, modificandole durante la procedura anche in sede di giustificativi per l’anomalia dell’offerta. Ciò viola il principio di immutabilità dell’offerta e l’obbligo, previsto dall’art. 68 del Codice degli appalti e dalla lex specialis, di indicare puntualmente le parti di servizio svolte da ciascun operatore già in sede di offerta, a pena di esclusione; (2) l’offerta era carente di elementi essenziali richiesti come condizioni di partecipazione, in particolare il progetto per la gestione dell’hosting del sito e quello per la chat, strumenti fondamentali per la continuità del servizio 1522. La mancanza di tali elementi rende l’offerta non conforme e da escludere ex art. 70, comma 4 del Codice; (3) la risposta ai quesiti per la verifica di anomalia è stata utilizzata dalla SA per chiedere chiarimenti non sui costi, ma sulla ripartizione soggettiva delle prestazioni, in spregio al divieto di modificare l’offerta dopo la scadenza dei termini; (4) la sospensione del subprocedimento di verifica dell’anomalia per oltre il termine massimo (15 giorni) consentito dall’art. 110, comma 2, non è motivata da ragioni valide e viola i principi di speditezza e buon andamento; (5) l’aggiudicataria ha ricorso a prestatori esterni per attività essenziali vietate al subappalto (art. 11 del Bando), senza che tali prestazioni potessero qualificarsi come accessorie; (6) la SA ha illegittimamente disposto l’esecuzione d’urgenza, in assenza dei presupposti di legge (art. 17, comma 9). La sentenza riafferma la centralità dei principi di trasparenza, correttezza e par condicio nei procedimenti di gara e impone una ripetizione della procedura in conformità ai rilievi svolti.
Collegamenti al Codice Appalti
Utilizzato quale fondamento dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione che informano tutta la procedura di gara; la violazione di tali principi è conseguenza sia della mancata pubblicità degli atti sia dell’inosservanza della par condicio competitorum.
Invocato come criterio interpretativo generale per tutta la disciplina applicabile. La sentenza richiama la necessità di interpretare e applicare tutte le norme seguendo i principi fondamentali indicati, in particolare in materia di trasparenza e buon andamento.
Censurata la decisione della stazione appaltante di avviare l’esecuzione anticipata (d’urgenza) del contratto senza che ricorressero i presupposti giuridici di urgenza oggettiva, in violazione del comma 9. La norma è anche citata per ricordare che il contenzioso non può sospendere la procedura salvo i poteri cautelari del giudice.
Rilevante nella parte della motivazione che esamina il diritto di accesso agli atti di gara e i limiti/opportunità di oscuramento di parti sensibili, in relazione all’obbligo della stazione appaltante di pubblicare tutti gli atti rilevanti.
Utilizzato per valutare la correttezza delle modalità di accesso agli atti e la pubblicità delle offerte: il TAR ribadisce che la normativa impone la pubblicazione contestuale degli atti di gara e delle offerte, e che il termine di impugnazione decorre solo da tale accesso effettivo.
Pietra angolare della decisione sul motivo principale di esclusione dell’ATI aggiudicataria: il TAR conferma che la suddivisione delle prestazioni tra i componenti del raggruppamento va dichiarata già in sede di offerta, e che ogni modifica successiva è vietata.
Richiamato per valutare la correttezza del soccorso istruttorio; la sentenza stabilisce che esso non può essere usato per modificare la ripartizione soggettiva delle prestazioni fra membri di un’ATI o sanare indeterminatezze sostanziali dell’offerta.
Utilizzato per verificare la regolarità dei contratti di avvalimento presentati dall’ATI aggiudicataria e la corretta gestione documentale e procedurale da parte della stazione appaltante nel trattamento di tali contratti.
Elemento centrale sia per la disciplina della verifica delle offerte anomale (che deve limitarsi a profili economici, non alla ripartizione soggettiva delle prestazioni) sia per il rispetto del termine massimo per presentare i giustificativi (15 giorni), che qui è stato illegittimamente dilatato.
Invocato nella parte in cui si affronta la questione del subappalto: il TAR esclude che le attività affidate a terzi potessero qualificarsi come accessorie/secondarie, dovendo invece essere svolte direttamente dall’aggiudicataria, come prescritto dalla lex specialis e dalla norma.



