23/04/2026

Rigetto del ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione in gara Consip – Valutazione qualitativa dell’esperienza pregressa

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso proposto da Martino&Partners S.r.l. contro l’aggiudicazione del Lotto 3 della gara Consip in favore di REF S.r.l. Il ricorrente contestava l’illegittimità del punteggio attribuito all’offerta tecnica della vincitrice per il criterio ‘esperienza pregressa’, sostenendo che la descrizione offerta da REF non sarebbe conforme al disciplinare di gara e che, comunque, a Martino&Partners sarebbe spettato un punteggio superiore. Il TAR ha ritenuto infondato il ricorso, chiarendo che il criterio in questione era discrezionale e qualitativo, e che la valutazione della Commissione è stata congrua e ragionevole, avendo valorizzato l’ampiezza e la spendibilità delle esperienze descritte. Pertanto sono state respinte sia la domanda di annullamento dell’aggiudicazione, sia quella risarcitoria.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che nei criteri qualitativi delle gare pubbliche, la Commissione gode di ampia discrezionalità, sindacabile solo per evidenti errori o illogicità. In questo caso, il disciplinare di gara valorizzava la ‘spendibilità’ delle esperienze pregresse rispetto alle attività oggetto dell’appalto. La Commissione ha attribuito massimo punteggio a REF S.r.l. correttamente, in quanto la società ha fornito una descrizione articolata di più attività svolte in precedenti incarichi analoghi, mostrando capacità di affrontare tutte le linee di attività richieste dalla gara. Il criterio non richiedeva l’indicazione di una sola esperienza, ma premiava l’aderenza e la riutilizzabilità delle soluzioni adottate. Inoltre, non spettava alla stazione appaltante sostituirsi ai concorrenti nella descrizione delle proprie attività svolte in RTI in precedenti appalti: il principio di autoresponsabilità impone che ciascun concorrente sia responsabile delle dichiarazioni offerte e non possa successivamente dedurre omissioni proprie a fondamento di censure. Non vi sono quindi vizi nelle valutazioni operate, né elementi per un danno risarcibile.