23/04/2026
Art. 11Art. 110

Esclusione da gara per mancata equivalenza delle tutele del CCNL: legittima la decisione della SUA

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da Royal Coffee Distributori Automatici S.r.l., esclusa da una gara per la gestione di distributori automatici in due sedi di un liceo, perché non ha dimostrato l’equivalenza delle tutele del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato al proprio personale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante. Il TAR ha ritenuto corretta l’operato della Stazione Unica Appaltante (SUA), giudicando infondati i motivi di ricorso e confermando che la valutazione sull’equivalenza delle tutele rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile solo nei casi di manifesta irragionevolezza. Respinti i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.

Spiegazione Dettagliata

Il giudice amministrativo ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 11 del Codice dei Contratti Pubblici, le stazioni appaltanti devono indicare nei documenti di gara il CCNL da applicare e che gli operatori economici possono proporre un contratto diverso solo se garantiscono le medesime tutele ai lavoratori. La verifica dell’equivalenza delle tutele (che concerne sia aspetti economici che normativi) avviene seguendo la procedura tipica della verifica delle offerte anormalmente basse prevista dall’articolo 110 del Codice. Nel caso concreto, la stazione appaltante aveva seguito correttamente la procedura: dopo aver richiesto la dichiarazione di equivalenza e i relativi giustificativi, ha ritenuto – in modo documentato e ragionevole – che il CCNL proposto dalla ricorrente non offrisse le stesse garanzie, in particolare su malattia, infortunio e permessi retribuiti. Il TAR ha ribadito il principio secondo cui la valutazione tecnica dell’amministrazione sulla congruità/offerta/equivalenza è insindacabile salvo che sia manifestamente illogica o inficiata da errori evidenti, circostanza che non ricorreva nel caso di specie. Di conseguenza, l’esclusione dalla gara è stata considerata legittima e i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse dopo il rigetto del ricorso principale.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 11

L’articolo 11 viene richiamato per definire l’obbligo della stazione appaltante di indicare il CCNL maggiormente rappresentativo e pertinente al settore e di consentire agli operatori economici di proporre un contratto diverso solo se viene dimostrata l’equivalenza delle tutele. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito una dichiarazione di equivalenza idonea e la SUA, in applicazione puntuale dell’articolo 11, ha escluso l’operatore per mancata dimostrazione delle stesse tutele previste dal CCNL di riferimento.

Articolo 110

L’articolo 110 disciplina la procedura per la verifica delle offerte anormalmente basse e, per espresso richiamo dell’articolo 11, si applica anche alla verifica dell’equivalenza delle tutele offerte da un diverso CCNL. Nella sentenza, il TAR osserva che la stazione appaltante ha seguito precisamente la procedura dell’articolo 110, valutando in modo approfondito e motivato la documentazione presentata dalla ricorrente e concludendo per la mancanza di equivalenza. Il giudice sottolinea anche che la valutazione tecnica amministrativa ex art. 110 è sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità o errore, che qui non sussistono.

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