23/04/2026
Art. 11Art. 110

Esclusione da gara per mancata equivalenza delle tutele del CCNL: legittimità della decisione della Stazione Appaltante

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso della Royal Coffee Distributori Automatici S.r.l. avverso l’esclusione da una gara per la concessione di distributori automatici, disposta perché la società aveva proposto un contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) diverso da quello indicato nella lex specialis, senza dimostrare l’equivalenza delle tutele a favore dei lavoratori. Il giudice ha ritenuto corretta l’applicazione normativa da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale e ha confermato che la verifica di equivalenza delle tutele dei lavoratori, così come disciplinata dal Codice degli Appalti, si basa su una valutazione tecnica discrezionale non sindacabile dal giudice amministrativo se non per gravi vizi. Di conseguenza, tutti i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili e la ricorrente condannata alle spese.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che, secondo il nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023), l’obbligo di tutelare i lavoratori mediante l’applicazione di un CCNL rappresentativo si estende anche alle concessioni di servizi. Gli operatori possono proporre in gara un CCNL diverso, ma solo se dimostrano un livello di tutele equivalente a quello richiesto dalla stazione appaltante. La stazione, in caso di dubbio, deve attivare una procedura di verifica assimilabile a quella prevista per le offerte anormalmente basse (art. 110), che attribuisce all’amministrazione un’ampia discrezionalità tecnica. Nel caso di specie, la Royal Coffee non è riuscita a dimostrare l’equivalenza e la stazione appaltante ha motivato puntualmente l’esclusione. Il TAR ribadisce che il giudice amministrativo può sindacare la valutazione tecnica solo in presenza di evidenti irragionevolezze o travisamenti dei fatti, qui non riscontrati. L’esclusione è quindi legittima e, venendo meno l’interesse, tutti i motivi aggiunti (relative all’aggiudicazione e ad altri atti della procedura) sono dichiarati improcedibili.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 11

L’articolo 11 disciplina l’obbligo di applicazione del CCNL più rappresentativo e pertinente per il personale impiegato negli appalti e nelle concessioni pubbliche. Nel caso di specie, è stato richiamato a fondamento della legittimità sia dell’individuazione preventiva del CCNL (codice CNEL H011) da parte della stazione appaltante, sia della procedura che consente di proporne uno diverso purché siano garantite equivalenti tutele normative ed economiche ai lavoratori. L’esclusione è scattata proprio perché la Royal Coffee non ha dimostrato l’equivalenza richiesta, come previsto dall’articolo 11, commi 3 e 4.

Articolo 110

L’articolo 110 è stato applicato per disciplinare la procedura di verifica dell’equivalenza delle tutele offerte ai lavoratori nel caso in cui l’operatore economico proponga un CCNL diverso rispetto a quello indicato nella lex specialis. Secondo il rinvio operato dall’art. 11, la stazione appaltante effettua questa valutazione secondo le modalità previste per il controllo delle offerte anormalmente basse, godendo di ampia discrezionalità tecnica. Nel caso di esito negativo della verifica, la norma prevede l’esclusione automatica dalla procedura.

Articoli di riferimento