23/06/2026
Art. 1Art. 10Art. 71Art. 79Art. 100Art. 101

Illegittimità dell’esclusione per errata interpretazione dei requisiti di capacità tecnica nella gara per piattaforma SaaS di Cassa Depositi e Prestiti

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha annullato il provvedimento con cui Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. aveva escluso Efm S.p.A. da una procedura di gara aperta per l’approvvigionamento di una piattaforma SaaS, ritenendo che la ricorrente non avesse dimostrato il possesso del requisito di capacità tecnica previsto dalla lex specialis. Il Tribunale ha stabilito che la stazione appaltante aveva interpretato in modo eccessivamente restrittivo e formalistico il disciplinare di gara e i requisiti speciali previsti, contrastando con il principio di massima partecipazione e con la ratio delle norme del Codice degli Appalti. L’offerta della ricorrente, infatti, era risultata la migliore e la piattaforma fornita nei contratti esibiti era del tutto identica e funzionale rispetto a quella richiesta dalla gara, sebbene vi fossero alcune differenze terminologiche nei contratti precedenti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza ha riconosciuto come fondato il ricorso di Efm S.p.A., accertando che l’esclusione decisa da Cassa Depositi e Prestiti Spa era stata motivata da un’interpretazione eccessivamente rigida della lex specialis in merito ai requisiti di capacità tecnica richiesti (fornitura di 3 contratti analoghi su piattaforme smart working). Il TAR ha chiarito che la norma di gara non richiedeva l’esatta identità di tutte le specifiche tecniche o la menzione letterale di ‘smart working’ nei contratti passati, ma solo l’esecuzione di contratti relativi a piattaforme per la gestione degli spazi di lavoro e smart working, con servizi connessi. Dal momento che la piattaforma fornita (MySPOT) era identica a quella presentata in gara e aveva già ricevuto valutazione positiva, e che i contratti presentati dimostravano l’esperienza richiesta, l’esclusione non trovava fondamento. Il TAR ribadisce la necessità di privilegiare un’interpretazione che favorisca la concorrenza e la partecipazione, specialmente in assenza di una chiara e tassativa esclusione, in linea con i principi generali del Codice degli Appalti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il TAR richiama il principio del risultato come criterio prioritario nella valutazione delle decisioni della stazione appaltante. In particolare, sottolinea come l’ammissione della ricorrente, che ha presentato l’offerta migliore, sia la decisione più conforme a questo principio, volto a garantire il miglior rapporto qualità-prezzo e la massima efficacia nell’interesse della collettività.

Articolo 10

L’articolo viene utilizzato, in particolare, per ribadire i principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione alle gare. Il TAR ricorda che le stazioni appaltanti non possono introdurre, tramite interpretazioni estensive della lex specialis, cause di esclusione non espressamente previste e devono sempre favorire l’accesso e la concorrenza, salvo motivi espressi di interesse pubblico.

Articolo 71

L’articolo viene menzionato come base normativa della procedura aperta utilizzata nella gara in questione; il TAR ne richiama la rilevanza circa la libertà di presentare offerte e la necessità del rispetto delle regole pubblicistiche delle evidenze pubbliche.

Articolo 79

Viene richiamato in relazione alle doglianze della ricorrente circa il principio di equivalenza delle specifiche tecniche. Tuttavia, il TAR chiarisce che questo principio si applica alle specifiche tecniche dei prodotti/servizi e non ai requisiti di capacità tecnica per la partecipazione come nel caso di specie.

Articolo 100

L’articolo è centrale nel giudizio, poiché disciplina i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale richiesti per l’accesso alle gare pubbliche. Il TAR ribadisce che tali requisiti devono essere interpretati secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza rispetto all’oggetto dell’appalto e che la stazione appaltante ha ecceduto nel formalismo, negando il requisito a fronte di una comprovata esperienza analoga.

Articolo 101

L’articolo è richiamato con riferimento al procedimento di soccorso istruttorio, contestato dalla ricorrente. Il TAR evidenzia che la stazione appaltante aveva, con la richiesta di chiarimenti, già messo in evidenza le criticità, ma che il punto centrale non era la correttezza del soccorso istruttorio, bensì la corretta interpretazione dei requisiti tecnici stessi.

Articoli di riferimento