23/06/2026
Art. 5Art. 95Art. 98

Rigetto del ricorso avverso l’aggiudicazione Consip per servizi Cati/Cawi ISTAT – Nessun illecito o vizio di istruttoria, solo improcedibilità e infondatezza sotto il profilo risarcitorio

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da Gruppo Distribuzione S.p.A. e G&R S.r.l. contro l’aggiudicazione a Centro Statistica Aziendale s.r.l. della gara Consip per servizi di rilevazione statistica per ISTAT. Il ricorso, che lamentava gravi illeciti professionali e anomalie nell’offerta della società aggiudicataria, è stato dichiarato improcedibile quanto alle domande di annullamento e subentro per sopravvenuta carenza di interesse (essendo il contratto già sottoscritto e a scadenza imminente). È stata invece respinta nel merito la domanda di risarcimento per equivalente, ritenuta priva di fondamento e supporto probatorio.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza offre una dettagliata ricostruzione della controversia relativa a un appalto pubblico finanziato nell’ambito del PNRR. Le società ricorrenti contestavano l’aggiudicazione lamentando, tra l’altro, la presentazione di dichiarazioni false da parte della controinteressata (CSA), anomalie nel costo del lavoro e violazioni sulle regole di subappalto o avvalimento. Il TAR ha rilevato che il contratto era già in fase avanzata di esecuzione e prossimo alla conclusione, motivo per cui sono venute meno le condizioni di immediato interesse per l’annullamento e il subentro. Quanto alla domanda risarcitoria, questa è stata considerata infondata perché i danni richiesti non sono stati né adeguatamente provati né logicamente correlati alla perdita della gara, secondo i criteri della giurisprudenza e del codice degli appalti. Sui motivi di merito, il Collegio ha escluso la sussistenza di dichiarazioni false o illeciti professionali addebitabili a CSA, precisando che la disponibilità dei locali per il contact center non implica necessariamente la proprietà e che la gestione delle risorse e delle strutture può legittimamente avvenire tramite subcontratti non soggetti a dichiarazione anticipata. Inoltre, la stima dei costi del lavoro e della produttività degli intervistatori è frutto di know-how aziendale e non oggettivamente sindacabile salvo prova rigorosa di anomalia, qui non fornita. La domanda di produzione documentale è stata respinta per irrilevanza, in quanto la decisione è stata assunta su base documentale sufficiente e la doglianza principale risultava comunque infondata.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 5

L’articolo è stato richiamato tra i motivi di ricorso relativi ai principi di correttezza e affidamento nella condotta della stazione appaltante e degli operatori. Il TAR ha valutato se vi fossero comportamenti contrari alla buona fede e all’affidamento nel procedimento, concludendo che non sono emersi elementi di scorrettezza o violazione sostanziale di tali principi, né da parte della stazione appaltante né dell’aggiudicataria.

Articolo 95

È stato invocato per sostenere la sussistenza di cause (non automatiche) di esclusione a carico di CSA, in particolare il grave illecito professionale. Il Collegio ha però chiarito che tali cause devono essere oggetto di valutazione discrezionale e che nella fattispecie non vi era prova né di false dichiarazioni né di comportamenti rientranti tra gli illeciti previsti dall’articolo 95. Ha inoltre precisato che l’eventuale ricorso a subappalti o avvalimenti, secondo le modalità contestate, non integrava in sé un’ipotesi di esclusione ai sensi di tale articolo.

Articolo 98

L’articolo è stato richiamato per identificare i presupposti del grave illecito professionale quale possibile motivo di esclusione della controinteressata. Il TAR ha verificato le condotte contestate e accertato che non sussistevano né dichiarazioni false né elementi oggettivi idonei a configurare un illecito professionale grave, secondo il rigido standard richiesto dall’articolo 98.

Articoli di riferimento