TAR Lazio: Il meccanismo di payback dispositivi medici 2015-2018 è conforme alla legge, la giurisdizione sulle somme dovute è del giudice ordinario
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha dichiarato infondato il ricorso della società AG Medical S.r.l. contro i decreti ministeriali e i provvedimenti nazionali che hanno introdotto e regolato il payback sui dispositivi medici, rigettando le censure di incostituzionalità e incompatibilità con il diritto europeo. Inoltre, la parte di ricorso e i motivi aggiunti rivolti contro i provvedimenti regionali di quantificazione degli importi dovuti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione al giudice ordinario, poiché si tratta di una fase esecutiva di accertamento contabile e non di esercizio di potere amministrativo discrezionale.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR Lazio ha esaminato il complesso ricorso promosso da una società fornitrice di dispositivi medici contro il meccanismo di payback introdotto per il periodo 2015-2018, che prevede l'obbligo per i fornitori di rimborsare parte degli sforamenti dei tetti di spesa regionali. La società ricorrente contestava sia la legittimità dei provvedimenti ministeriali e regionali sia la stessa compatibilità del meccanismo con la Costituzione e la normativa europea sugli appalti pubblici. Il TAR, richiamando la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024 e la giurisprudenza consolidata, ha affermato che: a) i decreti ministeriali sono conformi alla legge e non sono retroattivi, in quanto la possibilità del payback era nota dal 2015; b) il meccanismo non incide sull’esito delle gare pubbliche, ma interviene successivamente sulla sfera patrimoniale del fornitore; c) non sussistono i dedotti vizi di incostituzionalità o di violazione dei principi UE, poiché le imprese avrebbero dovuto conoscere il rischio di payback ex ante. Quanto ai provvedimenti regionali che quantificano le somme dovute dai singoli fornitori, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa: tali atti costituiscono mere determinazioni tecniche di importi dovuti, senza discrezionalità, e danno luogo a un rapporto di diritto soggettivo, per cui la controversia va proposta davanti al giudice ordinario e non al TAR. Il ricorso è quindi respinto nella parte contro i provvedimenti nazionali e dichiarato inammissibile (per difetto di giurisdizione) nella parte contro gli atti regionali, con possibilità di trasposizione davanti al giudice ordinario nei termini di legge.



