Sentenza TAR Lazio su payback dispositivi medici: giurisdizione, legittimità e riparto delle competenze tra Stato e Regioni
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di una società fornitrice di dispositivi medici contro provvedimenti ministeriali e regionali che imponevano il pagamento del c.d. payback per il superamento dei tetti di spesa sanitaria per gli anni 2015-2018. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la parte del ricorso relativa agli atti regionali, attribuendo la competenza al giudice ordinario, e ha giudicato infondate le doglianze contro la normativa nazionale e i provvedimenti ministeriali. È stata inoltre compensata tra le parti la spesa processuale.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il contenzioso relativo all’obbligo, posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, di concorrere al ripiano degli sforamenti del tetto di spesa sanitaria (cd. payback). Il TAR, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, in particolare alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 e 140/2024, ha stabilito che: 1) il meccanismo del payback per il periodo 2015-2018 è conforme a Costituzione e alla CEDU, essendo previsto da norme chiare, accessibili e non irragionevoli; 2) le contestazioni mosse contro gli atti ministeriali e la disciplina primaria sono infondate, non ravvisandosi violazioni dei principi di certezza del diritto, prevedibilità, proporzionalità, ragionevolezza o legittimo affidamento; 3) gli atti regionali (inclusi i decreti che quantificano le somme dovute dalle imprese) sono atti privi di discrezionalità, aventi natura paritetica e meramente esecutiva, tale da sottrarli alla giurisdizione amministrativa in favore di quella ordinaria. Il Giudice ha quindi respinto il ricorso per gli atti ministeriali e dichiarato l’inammissibilità per difetto di giurisdizione verso gli atti regionali, precisando che eventuali questioni residue (tra cui l’effetto estintivo del pagamento agevolato) dovranno essere valutate dal giudice ordinario.



