23/06/2026
Art. 120

Illegittimità della Determinazione della Regione Lazio per la Quantificazione del Quinto d’Obbligo sui Contratti di Fornitura di Farmaci

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di Techdow Pharma Italy S.r.l. contro la Regione Lazio, annullando il provvedimento che imponeva un aumento delle prestazioni (c.d. quinto d’obbligo) per la fornitura di farmaci, calcolato sull’importo a base d’asta anziché sull’importo effettivamente aggiudicato. Il Tribunale ha riconosciuto che il limite del 20% deve essere riferito al valore realmente aggiudicato in gara e non a quello stimato dalla stazione appaltante, evitando così che l’operatore sia costretto a un impegno sproporzionato rispetto all’offerta presentata.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che, ai sensi dell’articolo 120 del d.lgs. 36/2023 (nuovo Codice degli appalti), l’aumento delle prestazioni contrattuali fino a un quinto (20%) è consentito solo alle condizioni originarie e con riferimento all’importo effettivo della aggiudicazione. Nel caso di specie, la Regione Lazio ha erroneamente calcolato il quinto d’obbligo sul valore posto a base d’asta (quello massimo potenzialmente spendibile), anziché sull’importo reale conseguente all’offerta effettiva e all’aggiudicazione, che era significativamente inferiore grazie al ribasso offerto dalla ricorrente. Il collegio ha rigettato la tesi regionale, secondo cui il vincolo doveva riferirsi al valore massimo ipotetico, rilevando che ciò comporterebbe un obbligo di fornitura sproporzionato e contrario ai principi del Codice degli appalti e agli specifici atti di gara che individuano chiaramente quantità e valore aggiudicato. Per questo, il TAR ha annullato la determinazione impugnata nella parte relativa alla quantificazione dell’aumento, ritenendolo illegittimo. La sentenza, oltre a tutelare l’equilibrio contrattuale, richiama il corretto bilanciamento tra interesse pubblico all’approvvigionamento e tutela degli operatori economici rispetto agli impegni assunti in sede di offerta.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 120

L’articolo 120 del d.lgs. 36/2023 viene richiamato per disciplinare le condizioni e limiti delle modifiche contrattuali (c.d. quinto d’obbligo) in corso di esecuzione. Il TAR interpreta la norma nel senso che l’eventuale aumento (max 20%) deve essere calcolato sull’importo effettivamente aggiudicato all’operatore e non su quello stimato o posto a base d’asta dalla stazione appaltante. Questa lettura, conforme alla ratio della norma, serve a evitare disparità e obblighi gravosi non previsti dall’accordo reale tra le parti, garantendo così trasparenza, prevedibilità e tutela degli operatori economici.

Articoli di riferimento