Annullamento dell'autotutela regionale in materia di autorizzazione all'affiancamento di dispositivo medico nell'ambito di un accordo quadro - Gara pubblica Regione Lazio
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La sentenza del TAR Lazio accoglie il ricorso di Roche Diabetes Care Italy s.p.a. e annulla il provvedimento con cui la Regione Lazio aveva revocato l'autorizzazione ad affiancare, nell'ambito del Lotto 7 di una gara pubblica, un nuovo sistema di monitoraggio (Accu-Chek SmartGuide) al prodotto già aggiudicato (Dexcom One+). Il Tribunale ha ritenuto illegittimo l'annullamento in autotutela poiché privo di adeguata motivazione sulle ragioni di pubblico interesse e viziato da una mancata partecipazione procedimentale, oltre ad aver dato una lettura troppo restrittiva e formalistica delle clausole del capitolato tecnico.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda su due principali motivi giuridici: 1) Il provvedimento di annullamento in autotutela adottato dalla Regione Lazio non espone concrete ragioni di interesse pubblico, limitandosi a richiamare una pretesa violazione delle previsioni del capitolato tecnico senza bilanciare l'interesse della ricorrente e dei destinatari finali (i pazienti già in terapia con il nuovo dispositivo); 2) L'amministrazione non ha consentito la partecipazione procedimentale del soggetto interessato, impedendo una valutazione trasparente degli interessi coinvolti. La sentenza sottolinea, inoltre, che la clausola sull’aggiornamento tecnologico va interpretata in senso non formalistico, potendo consentire anche l’affiancamento – non solo la sostituzione – di nuovi prodotti, a beneficio dell’innovazione terapeutica e del servizio pubblico, specie laddove non vi siano aumenti di spesa o violazioni della concorrenza. Il giudice ribadisce infine la propria giurisdizione in materia, poiché si tratta di atti autoritativi nell'ambito di accordi quadro, rispetto ai quali l’operatore economico ha una posizione di interesse legittimo tutelato davanti al giudice amministrativo.
Collegamenti al Codice Appalti
L'art. 120 del d.lgs. 36/2023 è richiamato per sostenere la legittimità delle modifiche contrattuali (nel caso, l'affiancamento di un nuovo dispositivo medico) in corso di esecuzione dell'accordo quadro, purché non alterino l'oggetto sostanziale del contratto né comportino variazioni economiche sfavorevoli per la stazione appaltante. La sentenza accoglie una lettura elastica della disciplina delle modifiche ai contratti pubblici, considerando che l’introduzione di un dispositivo più avanzato, a parità di condizioni economiche, rientra tra i miglioramenti tecnici ammessi dalla norma, in coerenza con la ratio di consentire aggiornamenti senza necessità di nuova gara, quando compatibili con l’interesse pubblico e le condizioni contrattuali.



