23/07/2026

Improcedibilità del ricorso contro il payback sui dispositivi medici della Regione Liguria per sopravvenuta carenza d’interesse

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da Vyaire Medical S.r.l. contro i provvedimenti della Regione Liguria che imponevano il pagamento del payback per il superamento del tetto di spesa nei dispositivi medici (anni 2015-2018). La società ricorrente aveva contestato la legittimità della disciplina nazionale e regionale del payback, anche per presunti vizi costituzionali e violazioni del diritto UE. Tuttavia, la sopravvenuta normativa (art. 7 del D.L. 95/2025) ha permesso alla ricorrente di estinguere l’obbligazione mediante il pagamento ridotto (25% delle somme richieste), determinando la perdita di interesse all’ulteriore trattazione del ricorso. Il giudice ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso e compensato integralmente le spese tra le parti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sul principio processuale secondo cui il ricorso amministrativo deve essere dichiarato improcedibile quando, durante il giudizio, sopraggiungono fatti o atti che fanno venir meno l’interesse al suo esame. In questo caso, Vyaire Medical S.r.l., dopo aver contestato in giudizio una complessa serie di provvedimenti nazionali e regionali relativi al meccanismo di payback per i dispositivi medici, ha provveduto, ai sensi della nuova disciplina normativa (art. 7 D.L. 95/2025), al pagamento della quota ridotta prevista per chi aderisce alla definizione agevolata. Tale adesione estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale, rendendo inutile la decisione del giudice sul merito. Il TAR conferma che, in assenza di un interesse attuale e concreto al giudizio, il processo non può proseguire e deve essere chiuso senza pronuncia di merito. La compensazione delle spese riflette la natura sopravvenuta della causa di improcedibilità e l’assenza di soccombenza addebitabile alle parti.