23/07/2026

Improcedibilità del ricorso su payback dispositivi medici anni 2015-2018: sopravvenuto difetto di interesse per pagamento ridotto ex art. 7 D.L. 95/2025

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso di Vyaire Medical S.r.l. contro i provvedimenti che disponevano il pagamento del payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici nel Friuli Venezia Giulia per gli anni 2015-2018, e sugli atti presupposti, per sopravvenuta carenza di interesse. Tale carenza è derivata dall’entrata in vigore dell’art. 7 del D.L. 95/2025, che consente alle aziende di estinguere l’obbligo versando il 25% dell'importo richiesto, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale. La società ricorrente ha dichiarato di aver adempiuto integralmente. Le spese sono compensate fra le parti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza sancisce che, a seguito della nuova normativa (D.L. 95/2025, art. 7), il pagamento di una quota ridotta del debito payback per gli anni 2015-2018 estingue l’obbligazione delle aziende fornitrici e chiude ogni pendenza giurisdizionale in materia. Avendo la società ricorrente effettuato il pagamento previsto dalla norma, il TAR ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarando quindi l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Sul piano giuridico, la decisione si fonda sia sulla mutata situazione sostanziale (pagamento ed estinzione dell’obbligo) sia sull’effetto processuale dispositivo della nuova legge, che impedisce ulteriori azioni in relazione agli stessi fatti. La sentenza ricalca l’orientamento consolidato secondo cui, quando un fatto sopravvenuto rende inutile la decisione sul merito, il giudizio va dichiarato improcedibile per difetto d'interesse. Nessuna pronuncia di merito, quindi, sulle molteplici questioni di legittimità costituzionale e compatibilità europea sollevate dalla ricorrente.