23/12/2025

Reiezione del ricorso di Comes S.p.A. contro il provvedimento sanzionatorio Antitrust per intesa anticoncorrenziale nelle gare dell'Arsenale Marina Militare di Taranto

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso promosso da Comes S.p.A. contro il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che aveva accertato e sanzionato un’intesa anticoncorrenziale tra varie imprese nell’ambito di diverse gare bandite dall’Arsenale della Marina Militare di Taranto. La sentenza conferma la legittimità dell’operato dell’AGCM sia dal punto di vista procedurale (osservanza dei termini e delle garanzie del contraddittorio) sia nel merito (corretta qualificazione e prova dell’intesa restrittiva della concorrenza), rigettando tutte le censure proposte dall’impresa ricorrente.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda su due profili principali: procedurale e sostanziale. Sul piano procedurale, viene esclusa la violazione dell’art. 14 della legge 689/1981 – riguardante i termini di avvio del procedimento – in virtù dell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2025, causa C-511/23), secondo cui non sussiste un termine perentorio di 90 giorni per l’avvio dell’istruttoria antitrust; è sufficiente il rispetto di un termine ragionevole e l’assenza di un concreto pregiudizio ai diritti di difesa. Sul piano sostanziale, il TAR rileva che la valutazione dell’AGCM circa l’esistenza di un’intesa segreta di ripartizione del mercato nelle gare pubbliche è sorretta da un solido quadro probatorio (intercettazioni, documenti, comportamenti coordinati delle imprese). La Corte chiarisce anche che la particolare posizione associativa del rappresentante Comes S.p.A. non esclude la responsabilità oggettiva della società per le condotte poste in essere. Sono infondate, inoltre, sia la tesi di esclusione della partecipazione alle singole gare per carenza di requisiti, sia quella sulla pretesa non remuneratività delle commesse. Pertanto, viene confermata la sanzione antitrust e la condanna alle spese processuali.