Rigetto del ricorso contro l’annotazione ANAC per risoluzione contrattuale per grave inadempimento: legittimità della procedura e limiti del potere dell’Autorità
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La sentenza respinge il ricorso di Imaco S.p.A. contro l’annotazione, disposta da ANAC nel Casellario Informatico, della risoluzione per grave inadempimento di un contratto d’appalto pubblico. Il TAR Lazio ha confermato la legittimità della procedura seguita da ANAC e dalla Stazione Appaltante, ritenendo che l’Autorità abbia correttamente limitato il proprio esame alla verifica dell’esistenza e non della fondatezza dei fatti segnalati, come richiesto dalla normativa. È stato rispettato il principio del contraddittorio e non sono emersi elementi di manifesta infondatezza nella segnalazione, né circostanze tali da giustificare un intervento più approfondito. Le spese sono compensate tra le parti.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR Lazio ha stabilito che ANAC, nell’esercizio del potere di annotazione nel Casellario Informatico ex art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016, deve limitarsi ad accertare la sussistenza e la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione (qui, una risoluzione per grave inadempimento ai sensi dell’art. 108). Non compete ad ANAC né valutare la fondatezza nel merito delle ragioni della risoluzione, né sostituirsi al giudice ordinario nelle questioni controverse. Il Tribunale ha ritenuto che il procedimento si sia svolto con il necessario rispetto del contraddittorio e delle garanzie procedimentali previste. L’impresa non ha dimostrato gravi violazioni di tali garanzie né ha fornito elementi idonei a far emergere con evidenza la non imputabilità dell’inadempimento. La presenza di alcune circostanze di difficoltà, riconosciute anche dalla stazione appaltante e gestite tramite proroghe e sospensioni, non basta ad escludere l’inadempimento. Pertanto, l’annotazione ANAC è legittima e il ricorso è respinto.



