24/06/2026
Art. 1Art. 106Art. 108Art. 120

Legittimità dell'aggiudicazione in gara per fornitura di bobine: verifica dei requisiti di ammissione e criteri di valutazione economica

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso della società Elettromeccanica D'Elia S.r.l. contro Trenitalia S.p.A. e Tg. Emme Service S.r.l. relativo all'aggiudicazione di una gara per la fornitura di bobine. La ricorrente contestava la validità della polizza fideiussoria dell'aggiudicataria, la legittimità del criterio di attribuzione dei punteggi economici sulle forniture opzionali e la mancata prova dei requisiti tecnici dell'aggiudicataria. Il tribunale ha accertato che tutti i requisiti previsti dalla normativa di gara e dal Codice degli Appalti sono stati rispettati, confermando la correttezza dell'aggiudicazione.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR Lazio ha affrontato tre principali motivi di ricorso: 1) la regolarità formale e sostanziale della polizza fideiussoria presentata dall'aggiudicataria, 2) la legittimità dell’attribuzione di punteggi anche per le forniture opzionali/offerte non obbligatorie e 3) la verifica del possesso dei requisiti tecnici e professionali dell’aggiudicataria. Per il primo motivo, il tribunale ha riconosciuto la validità della polizza presentata in formato digitale e firmata digitalmente, come richiesto dall’art. 106 del Codice degli Appalti, e l’adeguatezza della verifica tramite PEC. Sulla questione del criterio di valutazione economica, il TAR ha ritenuto legittimo considerare le offerte sulle forniture opzionali come componente dell’offerta economica, in linea con la discrezionalità della stazione appaltante e il principio del risultato (art. 1), senza che ciò costituisse un’indebita anticipazione del 'quinto d’obbligo' previsto per le varianti contrattuali (art. 120). Infine, il TAR ha accertato che Tg. Emme Service aveva regolarmente comprovato il requisito di capacità tecnica richiesto dal disciplinare. In conclusione, non sono emerse violazioni né del Codice degli Appalti né della lex specialis, e il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

È stato applicato per legittimare la discrezionalità della stazione appaltante nella definizione dei criteri di valutazione economica, valorizzando la ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo nell’interesse collettivo e nel rispetto della trasparenza e della concorrenza. La lex specialis che prevedeva l’attribuzione di punteggi per forniture opzionali è stata ritenuta conforme a tale principio.

Articolo 106

Disciplinando le modalità di presentazione e verifica delle garanzie fideiussorie, l’articolo è stato centrale per valutare la validità della cauzione prodotta dall’aggiudicataria. Il TAR ha confermato che la fideiussione era in formato digitale e sottoscritta digitalmente, come previsto dalla norma, e che la verifica tramite PEC è modalità ammessa (anche secondo ANAC).

Articolo 108

Rilevante per la determinazione dei criteri di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa), ha guidato la valutazione della legittimità dell’attribuzione del punteggio, anche rispetto alle componenti opzionali dell’offerta, in armonia con le regole sulla trasparenza e l’efficienza selettiva delle procedure di gara.

Articolo 120

Contestato dalla ricorrente, poiché si sosteneva che la lex specialis avesse anticipato illegittimamente le modifiche contrattuali proprie delle varianti in corso d’opera ('quinto d’obbligo'). Il TAR ha chiarito che le forniture opzionali avevano natura di componente selettiva dell’offerta economica e non di modifica contrattuale ex art. 120.

Articoli di riferimento