Improcedibilità del ricorso sul payback dispositivi medici: sopravvenuta carenza di interesse dopo versamento dell’importo ridotto secondo nuova disciplina
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto da una società fornitrice di dispositivi medici contro la Determina regionale del Piemonte relativa agli obblighi di payback per il superamento del tetto di spesa degli anni 2015-2018. La declaratoria di improcedibilità deriva dal fatto che, nelle more del processo, la società ricorrente ha dichiarato di aver provveduto al pagamento della quota (25%) richiesta ai sensi dell’art. 7 del D.L. 95/2025, norma sopravvenuta che estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali. Il giudice ha rilevato la carenza di interesse a proseguire nella causa, con conseguente compensazione delle spese di lite.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta un ricorso promosso avverso provvedimenti con cui la Regione Piemonte aveva imposto il pagamento del payback sui dispositivi medici a seguito del superamento del tetto di spesa S.S.R. per il quadriennio 2015-2018. Il ricorrente aveva articolato molteplici motivi di legittimità costituzionale, europea e amministrativa, anche alla luce delle recenti modifiche normative (art. 8 D.L. 34/2023 e successive). Tuttavia, nel corso del giudizio è intervenuta una nuova disciplina (art. 7 D.L. 95/2025) che consente di estinguere definitivamente il debito payback mediante il versamento di una quota ridotta (25%), impedendo ogni ulteriore azione giudiziaria connessa con quegli anni. La società ha dichiarato di aver adempiuto a tale obbligo. Non essendoci più interesse (né effetti utili residui) a una pronuncia nel merito, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate, dato l’esito e la condotta delle parti. La sentenza si limita quindi a una decisione processuale che chiude il giudizio senza valutare il merito delle censure sollevate.



