TAR Lazio: legittima la sanzione antitrust per abuso di posizione dominante nelle procedure di subentro nei servizi di TPL della Regione Toscana
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da Ataf & Linea S.C.A R.L. contro la sanzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che aveva accertato l’abuso di posizione dominante da parte del consorzio ONE e delle sue consorziate nel ritardare e ostacolare il trasferimento delle informazioni e dei beni essenziali ad Autolinee Toscane (AT), aggiudicatario del servizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma nella Regione Toscana. Il Tribunale ha ritenuto infondate tutte le doglianze della ricorrente, confermando l’obbligo degli ex gestori di collaborare tempestivamente per il subentro del nuovo concessionario, rilevando la sussistenza di una condotta oggettivamente ostruzionistica e dilatoria, e la piena legittimità della quantificazione delle sanzioni.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sull’accertamento che ONE e le sue consorziate hanno adottato una strategia unitaria volta a ritardare il subentro di AT, ostacolando la trasmissione di informazioni e il trasferimento dei beni indispensabili per l’avvio del nuovo servizio. Il TAR ha evidenziato che né il protrarsi del contenzioso amministrativo né la pandemia Covid giustificavano il ritardo, sottolineando la natura pubblicistica e cogente dell’obbligo di trasferimento, sancito sia dal contratto ponte che dalle normative di settore. La natura dell’abuso di posizione dominante, intesa oggettivamente, è tale da prescindere dall’intenzionalità della condotta, bastando la prova dell’effetto anticoncorrenziale. Il Collegio ha ritenuto inoltre legittimo il metodo di calcolo della sanzione, proporzionato alla gravità e alla durata dell’infrazione. Non hanno trovato accoglimento le censure sulla presunta sproporzione del danno e sulla disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti non sanzionati, in quanto questi ultimi avevano adempiuto o non avevano svolto attività rilevanti. Il ricorso è stato dunque respinto con condanna alle spese nei confronti dell’AGCM.



