Rigetto del ricorso di ATAF Gestioni S.r.l. contro la sanzione AGCM per abuso di posizione dominante nella gara del Trasporto Pubblico Locale in Toscana
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da ATAF Gestioni S.r.l. contro la sanzione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che aveva accertato un abuso di posizione dominante da parte della ricorrente e di altre società consorziate in ONE s.c.a.r.l. La condotta consisterebbe nell’avere ritardato e ostacolato il subentro della società aggiudicataria (Autolinee Toscane S.p.A.) nel servizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma in Toscana, tramite il mancato trasferimento di informazioni essenziali e beni necessari allo svolgimento del servizio. Il TAR ha ritenuto infondate tutte le doglianze di ATAF, confermando la legittimità dell’operato dell’AGCM e la congruità della sanzione.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha motivato la decisione affermando che le condotte contestate ad ATAF e ad altre società consorziate in ONE costituivano una strategia ostruzionistica e dilatoria che ha ingiustificatamente ritardato il subentro del nuovo gestore del servizio di TPL, violando l’art. 102 TFUE e gli obblighi previsti dal contratto e dalla normativa di settore. Il Collegio ha respinto la tesi secondo cui il contenzioso sull’aggiudicazione avrebbe potuto giustificare il mancato trasferimento di beni e informazioni, perché la legittimità dell’aggiudicazione non era mai stata sospesa da provvedimenti giudiziali. La tutela del diritto di proprietà degli ex gestori è stata ritenuta recessiva rispetto all’interesse pubblico al corretto funzionamento del servizio pubblico e al subentro del nuovo aggiudicatario. La quantificazione del danno e della sanzione è stata ritenuta coerente e motivata secondo i criteri dettati dalla normativa antitrust, con l’applicazione di circostanze attenuanti. Riconosciuta la soccombenza della ricorrente, il TAR la condanna al pagamento delle spese verso l’AGCM.



