Rigetto del ricorso contro la sanzione Antitrust per abuso di posizione dominante nel subentro nel servizio di TPL Regione Toscana
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto da alcune società consorziate in ONE contro il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che aveva sanzionato ONE e i suoi membri per abuso di posizione dominante nell’ambito della gara per il trasporto pubblico locale (TPL) della Regione Toscana. Il Tribunale ha ritenuto fondate le ragioni dell’AGCM: i gestori uscenti, riuniti in ONE, hanno oggettivamente ostacolato e ritardato il subentro del nuovo gestore aggiudicatario (Autolinee Toscane) non trasmettendo tempestivamente informazioni e beni essenziali, obbligo previsto sia dalla lex specialis sia dai contratti. Il TAR ha giudicato infondate tutte le doglianze, sia relative all’assenza di un intento anticoncorrenziale, sia alla presunta assenza di danno, sia alla determinazione della sanzione, confermando la legittimità del provvedimento sanzionatorio dell’AGCM.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR Lazio si fonda su una dettagliata ricostruzione dei fatti, secondo cui i membri di ONE, nelle more del contenzioso seguito all’aggiudicazione della gara TPL Toscana, hanno attuato una strategia dilatoria e ostruzionistica che ha impedito per quasi due anni l’effettivo subentro dell’aggiudicatario, con grave pregiudizio per la concorrenza e per l’interesse pubblico. Giuridicamente, il Tribunale sottolinea che l’abuso di posizione dominante è configurabile anche in assenza di dolo o colpa, trattandosi di una nozione oggettiva. La mancata (o ritardata) trasmissione di informazioni e beni, obbligatoria ai sensi dei contratti e della lex specialis di gara, ha integrato un effetto escludente e anticoncorrenziale, a prescindere dalle giustificazioni addotte dalle ricorrenti (come la pendenza di contenzioso o la tutela della proprietà). La quantificazione del danno e la determinazione della sanzione sono state ritenute legittime e ragionevoli, fondate su criteri oggettivi e su parametri trasparenti. Il TAR chiarisce anche che il provvedimento amministrativo non pregiudica eventuali cause civili risarcitorie. L’intero impianto motivazionale ribadisce la prevalenza dell’interesse pubblico e della funzionalità del servizio pubblico di trasporto rispetto alle ragioni privatistiche delle società sanzionate.



