24/10/2025
Art. 35

Accesso agli atti di gara e segreti tecnici e commerciali: limiti e bilanciamento tra trasparenza e riservatezza

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha esaminato il ricorso di Alsco Italia s.r.l., seconda classificata in una procedura di appalto, contro l’oscuramento delle offerte tecniche e amministrative degli altri concorrenti da parte della stazione appaltante AMA s.p.a. La ricorrente lamentava la carenza di motivazione sul rifiuto di ostensione e rivendicava il diritto ad accedere integralmente agli atti di gara e alle offerte. Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda relativa al provvedimento di aggiudicazione (già osteso) e respinto le altre richieste, ritenendo corretto il bilanciamento operato dalla stazione appaltante tra la tutela dei segreti tecnici/commerciali e il diritto di difesa degli altri concorrenti, precisando che l’accesso "difensivo" deve essere strettamente indispensabile e basato su un interesse concreto e specifico. Ogni parte ha dovuto sostenere le proprie spese.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce come, nelle procedure di appalto, la tutela della riservatezza dei segreti tecnici e commerciali delle imprese partecipanti può giustificare l’oscuramento di parte delle offerte tecniche ed economiche, in applicazione dell’art. 35, d.lgs. n. 36/2023. Il giudice amministrativo, chiamato a dirimere conflitti tra esigenze di trasparenza (a tutela del diritto di difesa dei concorrenti) e protezione del know-how industriale, valuta se la stazione appaltante abbia motivato in modo puntuale le ragioni dell’oscuramento e se l’interesse all’accesso sia concreto e strettamente indispensabile per la tutela giurisdizionale. Nel caso di specie, la ricorrente, che non ha dimostrato la reale necessità di ottenere integralmente le informazioni coperte da segreto per la propria difesa, vede respinte le proprie istanze: il TAR ritiene che AMA abbia adeguatamente motivato sia accoglimento delle richieste di oscuramento, sia la qualificazione dei dati come segreti tecnici/commerciali. L’accesso agli atti non è dunque un diritto assoluto, ma può essere limitato ove vi sia una comprovata esigenza di tutela di segreti aziendali e in assenza di uno specifico e concreto interesse difensivo da parte del richiedente.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L’articolo 35 è il fulcro della decisione: la sentenza richiama le previsioni di questo articolo riguardo l’accesso agli atti nelle procedure di gara, la tutela del segreto tecnico e commerciale e la possibilità di limitare l’ostensione delle informazioni qualificate dagli offerenti come riservate. Il TAR specifica che la stazione appaltante, in base a una motivata e comprovata dichiarazione dell’interessato, può legittimamente oscurare dati sensibili o strategici, sempre che ciò sia adeguatamente motivato e non sia in contrasto con concrete e indispensabili esigenze difensive di altro concorrente. È inoltre valorizzata la previsione del comma 5 che consente un’eccezione quando l’accesso sia necessario per la difesa in giudizio, ma tale esigenza deve risultare specifica e non meramente ipotetica.

Articoli di riferimento