Accesso agli atti nei procedimenti di revisione dei PEF nelle concessioni per banda ultralarga: tutela della trasparenza e limiti della riservatezza commerciale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di Fibercop contro il Ministero delle imprese e del made in Italy e Infratel, riconoscendo il diritto di accesso alla documentazione istruttoria relativa al procedimento di revisione dei piani economico-finanziari (PEF) delle concessioni per la banda ultralarga, precedentemente parzialmente negato per motivi di riservatezza tecnica e commerciale. Il collegio ha stabilito che, in assenza di una motivazione concreta e puntuale sull’effettiva natura riservata dei documenti richiesti, prevale l’obbligo di trasparenza, specie alla luce dell’interesse concreto e attuale del concorrente, chiamato a verificare la legittimità delle misure di riequilibrio e la compatibilità con le norme sugli aiuti di Stato.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza riconosce a Fibercop, operatore concorrente nel settore delle telecomunicazioni, un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti relativi al procedimento di revisione dei PEF delle concessioni affidate a Open Fiber. Il TAR afferma che la richiesta di accesso non aveva finalità meramente esplorative, ma era motivata dall’esigenza di verificare la correttezza e la legittimità delle misure di riequilibrio adottate in favore di un diretto competitor, potenzialmente idonee a comportare un indebito vantaggio competitivo. La decisione chiarisce che il richiamo generico alla segretezza tecnica o commerciale non può costituire automaticamente motivo di esclusione dall’accesso: deve esservi una specifica, puntuale e motivata allegazione di quali informazioni costituiscano effettivi segreti tutelabili e perché. Il TAR stabilisce che la trasparenza negli atti di revisione dei PEF è particolarmente doverosa, specie laddove le negoziazioni e le modifiche avvengano fuori da procedure concorrenziali pubbliche. Pertanto, l’Amministrazione dovrà consentire l’ostensione dei documenti, oscurando esclusivamente le informazioni realmente e motivatamente idonee a ledere la riservatezza tecnica o commerciale, ma non l’intera documentazione.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 35 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice degli Appalti) viene richiamato per giustificare il diniego parziale dell’accesso agli atti, sulla base della tutela della segretezza tecnica, commerciale e riservatezza di determinate informazioni, come pareri tecnici e documenti negoziali. Il TAR, tuttavia, interpreta l’articolo 35 in senso restrittivo: sottolinea che la norma consente di escludere l’accesso solo per informazioni effettivamente e specificamente riservate, debitamente motivate e individuate, e non per mere dichiarazioni generiche di riservatezza. Viene ribadito che la trasparenza amministrativa rappresenta la regola e la riservatezza l’eccezione, da applicarsi solo quando sia puntualmente comprovata e motivata la sussistenza di veri segreti tecnici, commerciali o pareri legali protetti ai sensi della norma.



